Attenuante Lieve Entità: La Gravità Oggettiva del Fatto Prevale
L’applicazione dell’attenuante lieve entità rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, capace di modificare significativamente l’esito sanzionatorio di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui tale beneficio può essere concesso, sottolineando come la valutazione non possa prescindere dalla gravità oggettiva del reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima, in sede di giudizio di rinvio, aveva negato la concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto. La difesa dell’imputato sosteneva che tale circostanza dovesse essere riconosciuta, ma la sua istanza è stata rigettata. Di conseguenza, il caso è approdato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con l’obiettivo di contestare la mancata applicazione di tale beneficio.
La Decisione della Cassazione e l’Attenuante Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte di Appello avesse correttamente colmato la lacuna motivazionale che aveva portato al precedente annullamento, fornendo una giustificazione adeguata e logica per il diniego dell’attenuante.
La Valutazione della Gravità Oggettiva
Il punto centrale della decisione risiede nei criteri utilizzati per valutare la gravità del reato. La Corte territoriale non ha basato il suo diniego sui precedenti penali dell’imputato, ma su indici negativi oggettivi e assorbenti, tra cui:
* Il concorso di persone: il fatto che il reato sia stato commesso da più individui è stato considerato un fattore aggravante.
* Le modalità della condotta: le specifiche azioni compiute durante la commissione del reato sono state giudicate indicative di una maggiore pericolosità.
* Il valore del bene: in questo caso, il valore del telefono sottratto è stato ritenuto non trascurabile.
Questi elementi, nel loro complesso, hanno delineato un quadro di gravità oggettiva del fatto tale da risultare incompatibile con la concessione dell’attenuante lieve entità.
Inammissibilità del Ricorso e Giudizio di Merito
La Cassazione ha inoltre evidenziato come le censure mosse dalla difesa, reiterate anche in una memoria successiva, si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione dei fatti. Tale attività, tuttavia, è riservata esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere oggetto del giudizio di legittimità della Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non riesaminare le prove. Essendo la motivazione della Corte d’Appello logica e priva di vizi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio che la valutazione per la concessione dell’attenuante lieve entità deve essere completa e ancorata a dati concreti. La Corte di Appello, recependo le indicazioni del precedente annullamento, ha correttamente valorizzato gli “assorbenti indici negativi” che hanno assunto una rilevanza decisiva. La decisione di negare l’attenuante non è stata arbitraria, ma basata sull’obiettiva gravità del fatto, desunta da elementi fattuali come la pluralità dei concorrenti, le modalità dell’azione e il valore dell’oggetto. La Cassazione ha confermato che questo tipo di ragionamento è immune da censure di legittimità. Di conseguenza, le argomentazioni della difesa, volte a sollecitare un diverso apprezzamento delle stesse circostanze, sono state ritenute inammissibili in quanto tendenti a invadere la sfera del giudizio di merito.
Conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: l’ottenimento dell’attenuante lieve entità non è automatico e non dipende unicamente dall’assenza di precedenti penali. I giudici sono tenuti a compiere una valutazione complessiva della gravità oggettiva del reato, considerando tutti gli elementi concreti del caso. Un ricorso in Cassazione che si limiti a contestare questa valutazione fattuale, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende (€ 3000) serve da monito sulla necessità di fondare i ricorsi su solide basi giuridiche.
Quando può essere negata l’attenuante della lieve entità del fatto?
Può essere negata quando la gravità oggettiva del fatto, desunta da elementi concreti come il concorso di persone, le modalità della condotta e il valore del bene sottratto, risulta incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma, anche in assenza di precedenti penali.
È possibile presentare ricorso in Cassazione per contestare la valutazione dei fatti compiuta dalla Corte di Appello?
No, non è possibile se la motivazione della Corte di Appello è adeguata e logica. Il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti, poiché tale valutazione è riservata esclusivamente al giudizio di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata determinata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40534 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40534 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 19915/25
Ritenuto che il motivo unico di ricorso relativo alla mancata applicazione della c attenuante della lieve entità del fatto è manifestamente infondato;
ritenuto che la Corte di appello di Bologna in sede di giudizio di rinvio ha colmat motivazionale rilevata in sede di annullamento in merito alla predetta attenuante da avere recepito le ragioni dell’annullamento, valorizzando con motivazione adeg assorbenti indici negativi che hanno assunto una rilevanza decisiva ai fini della co pena irrogata dal primo Giudice e per giustificare il diniego della attenuante int sentenza della Corte Cost. n. 86 del 2024 in ragione non già dei precedenti penal obiettiva gravità del fatto, desunta sia dal concorso di persone, dalle modalità d oltre che dal valore del telefono;
ritenuto che la memoria del 31 ottobre 2025 prodotta dall’AVV_NOTAIO sostegno della fondatezza delle doglianze non fa che reiterare le medesime censur sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio di merito e come tali inammissibili;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della ca ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Prdsidente