Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30651 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30651 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Giovanni nato a TORRE DEL GRECO il 10/03/1968
avverso la sentenza del 06/12/2024 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Il difensore di NOME COGNOME, Avv. NOME COGNOME con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di rapina impropria riconoscendo la sussistenza della attenuante prevista dall’art. 62 n.4) cod. pen. che riteneva prevalente rispetto alla recidiva reiterata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente, nel corso del giudizio di appello aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 (intervenuta successivamente alla proposizione dell’atto di appello), ritenendo che, in caso di accoglimento, dovesse essere sollevata questione di costituzionalità relativa al divieto di prevalenza di tale nuova attenuante rispetto alla recidiva reiterata (imposta dall’art. 69 comma 4 cod. pen.).
In sintesi, si d educeva l’illegittimità del mancato riconoscimento dell’attenuante costituzionale, riconoscimento che avrebbe implicato la necessità di sollevare la questione di costituzionalità segnalata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso non è ammissibile e, pertanto, non può essere accolto.
1.1.La Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
Nel corpo della motivazione è stato affermato che «l’esigenza dell’attenuante in questione -in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. -trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa» dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «’l’individualizzazione’ della pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto più possibile ‘personale’ la responsabili tà penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022) ». I giudici della Consulta hanno anche affermato che «il principio della finalità rieducativa della pena è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il ‘principio di proporzione’ fra qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offe sa,
dall’altra (tra molte, sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990) ». E che, pertanto, «in presenza di una fattispecie astratta connotata, come detto, da intrinseca variabilità atteso il carattere multiforme degli elementi costitutivi «violenza o minaccia», «cosa sottratta», «possesso», «impunità», e tuttavia assoggettata a un minimo edittale di rilevante entità, il fatto che non sia prevista la possibilità per il giudice di qualificare il fatto reato come di lieve entità in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero alla particolare tenuità d el danno o del pericolo, determina la violazione, ad un tempo, del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost. » (Corte cost. n. 86 del 2024, § 8.3.).
Si tratta di un intervento diretto a consentire la migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio per le condotte di rapina, tenuto conto che per le azioni ‘minime’, la forbice edittale prevista dal legislatore è stata ritenuta sproporzionata ed irragionevole; dunque, contraria alle indicazioni contenute nell’art. 27 della Carta Fondamentale.
1.3. Nel caso in esame la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 628 cod. pen. è intervenuta successivamente alla proposizione dell’ appello.
La difesa del ricorrente ha dunque legittimamente invocato il riconoscimento dell’attenuante costituzionale nel corso del giudizio di appello che veniva celebrato il 6 dicembre 2024, quando l’attenuante era già stata introdotta.
La Corte di appello riconosceva, tuttavia solo l’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4) cod. pen., che riteneva prevalente rispetto alla recidiva; non esaminava invece la sussistenza delle condizioni per riconoscere l’attenuante costituzionale, in ragione del fatto che la stessa, anche ove riconosciuta non avrebbe potuto essere ritenuta prevalente sulla recidiva alla luce della decisione della Corte costituzionale n.141 del 2023 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 27, terzo comma della Costituzione l’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza in questione sulla recidiva reiterata.
Con il ricorso si eccepiva sia l’illegittimità del mancato riconoscimento dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, sia il Costrasto con la Carta Fondamentale dell’art. 69, comma 4 cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante costituzionale sulla recidiva reiterata.
1.4. Tali doglianze, come anticipato, non superano la soglia di ammissibilità.
Il Collegio riafferma e condivide l’interpretazione secondo cui l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto
riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01).
Si ribadisce infatti che l’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale può essere riconosciuta anche nel caso in cui, come quello in esame, è già stata concessa l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen.
Il percorso motivazionale che caratterizza la sentenza n. 86 del 2024 indica con chiarezza che l’intento del Giudice delle leggi era quello di introdurre uno strumento ‘ulteriore’ rispetto a quelli già disponibili -e dunque anche rispetto all’attenuante comune prevista dall’art. 62, n.4) cod. pen. – per adattare la sanzione al fatto, essendo insufficienti gli strumenti codicistici. La Consulta ha, cioè, ritenuto che quando il fatto si configura come ‘estremamente modesto’ gli strumenti codicistici per te mperare la sanzione sono insufficienti per garantire la proporzionalità della pena e, dunque, la sua finalità rieducativa. Tale approdo ermeneutico trova ulteriore conferma nel fatto che i giudici della Corte costituzionale hanno dichiarato l’illegittimità dell’art. 628 cod. pen. proprio in un caso in cui il giudice aveva ‘già’ ritenuto sussistente l’attenuante prevista dall’a rt. 62 n. 4) cod. pen.
Deve essere tuttavia rilevato che i parametri da considerare per applicare l’attenuante speciale sono – in larga misura – sovrapponibili a quelli individuati per applicare l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen. Mentre per ritenere sussistente l’attenuante di matrice costituzionale è necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione , particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»; per concedere l’attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che « l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità ».
Nel caso in cui, come in quello di specie, l’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen. sia già stata concessa, la levità del danno e la modestia della condotta antisociale devono essere nuovamente valutate, per verificare se si versa in un caso di ‘offensività minima’ che non consente l’adeguamento della pena, neanche attraverso l’applicazion e dell’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen .
Pertanto l’imputato che invoca l’ attenuante costituzionale ha l’onere di indicare specifici argomenti a sostegno del riconoscimento di tale ‘offensività minima’ e , nel caso in cui venga proposto ricorso per cassazione deve dedurre analoghi argomenti che sostengano le ragioni dell’ annullamento prodromico al rinnovato vaglio, nel merito, della capacità dimostrativa delle prove in ordine alla sussistenza delle condizioni per riconoscere la lievissima entità della condotta; e, ove tali condizioni siano sussistenti all’applicazione in concreto della diminuzione (che è discrezionale in quanto possibile ‘fino ad un terzo’.
1.4.Nel caso in esame, il Collegio rileva che il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è generico su tale decisivo punto, dato che non sono indicate quali sono le particolari modalità della condotta accertata che giustificherebbero un abbattimento della sanzione ulteriore rispetto a quello conseguente al riconoscimento dell’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4) cod. pen.
Tale caratteristica del ricorso – che osta al preliminare riconoscimento dell’illegittim ità del diniego dell’attenuante -, ridonda sulla rilevanza della questione di costituzionalità proposta, che succede logicamente al riconoscimento delle condizioni per la concessione dell’attenuante introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 86 del 2024.
2 .Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 27 maggio 2025