Attenuante Lieve Entità: La Violenza della Rapina Prevale sul Basso Valore del Bottino
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14614 del 2025, ha ribadito un principio fondamentale per l’applicazione dell’attenuante lieve entità: non basta guardare al solo valore economico del bene sottratto, ma occorre una valutazione complessiva del fatto. Questo principio assume particolare rilievo in reati come la rapina, dove la componente violenta può escludere a priori qualsiasi sconto di pena, anche a fronte di un bottino irrisorio. L’analisi di questa decisione ci permette di comprendere meglio i criteri che guidano i giudici in queste delicate valutazioni.
Il Caso: La Richiesta di Sconto di Pena per una Rapina
Un uomo, condannato in via definitiva per il reato di rapina, ha presentato un’istanza al giudice dell’esecuzione. La richiesta mirava a ottenere una rideterminazione della pena in suo favore, invocando la recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 86 del 2024) che ha esteso l’applicabilità di specifiche attenuanti. In particolare, la difesa sosteneva che al suo assistito dovesse essere riconosciuta l’attenuante della lieve entità del fatto.
Gli argomenti principali del ricorrente erano due:
1. Il limitato valore economico dei beni sottratti.
2. La presunta mancata motivazione del giudice precedente su questo aspetto e sulla circostanza della restituzione della refurtiva all’arrivo delle forze dell’ordine.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva già respinto tale istanza, e contro questa decisione è stato proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata e ha ignorato i consolidati principi giurisprudenziali in materia. La decisione ha quindi confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Valutazione Globale e l’Irrilevanza dell’Attenuante Lieve Entità
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha evidenziato come il giudice dell’esecuzione avesse correttamente motivato il diniego dell’attenuante. La motivazione non era carente, ma si fondava su un elemento decisivo: le modalità violente dell’azione. Il reato era stato commesso da più persone che avevano colpito ripetutamente la vittima con un manganello. Di fronte a una tale violenza, il valore economico del bottino passa in secondo piano.
In secondo luogo, la Cassazione ha sottolineato che la sua decisione si inserisce in un solco giurisprudenziale ben consolidato, rafforzato anche da una precedente pronuncia della Corte Costituzionale in materia di estorsione. Il principio è chiaro: l’attenuante lieve entità richiede una valutazione del fatto nel suo complesso. Non è un calcolo puramente matematico basato sul valore del bene, ma un giudizio che deve tenere conto di tutti gli aspetti della condotta, tra cui:
* La natura, la specie e i mezzi utilizzati.
* Le modalità e le circostanze dell’azione.
* L’entità del danno o del pericolo causato alla vittima.
Se la condotta è connotata da particolare violenza o allarme sociale, l’attenuante non può essere concessa, a prescindere dal valore del bottino.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che per ottenere benefici come l’attenuante lieve entità, non è sufficiente appellarsi a un singolo elemento favorevole, come il basso valore di quanto sottratto. La valutazione del giudice deve essere olistica, considerando l’intera dinamica del reato e, in particolare, il disvalore legato alla violenza contro la persona. Per i professionisti legali, ciò significa che le istanze volte a ottenere sconti di pena devono essere fondate su un’analisi completa del fatto, dimostrando che la condotta, nel suo complesso, è stata di minima offensività, un obiettivo difficile da raggiungere in casi di rapina violenta.
Per ottenere l’attenuante della lieve entità in un reato come la rapina, è sufficiente dimostrare che il valore economico dei beni rubati era basso?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la valutazione deve considerare il fatto nel suo complesso, incluse le modalità violente dell’azione, che possono escludere l’attenuante a prescindere dal valore del bottino.
Quali elementi considera il giudice per valutare se un fatto è di lieve entità?
Il giudice valuta il ridotto disvalore del fatto nel suo complesso, considerando la natura, la specie, i mezzi, le modalità e le circostanze della condotta, nonché l’entità del danno o del pericolo conseguente al reato. Non si limita al solo valore economico del bene sottratto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso palesemente privo di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14614 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14614 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ARIANO IRPINO il 25/05/1954
avverso l’ordinanza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di LATINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato in data S.10.2024 l’istanza, presentata nell’interesse del condannato, di rideterminazione della pena inflittagli con sentenza irrevocabile per il reato di rapina, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024;
Evidenziato che con il ricorso si lamenta che il giudice dell’esecuzione, rigettando la richiesta di riconoscere l’attenuante della lieve entità del fatto, sia incorso, da un lato, in violazione di legge per non avere tenuto conto del limitato valore economico dei beni sottratti dal ricorrente e, dall’altro, nel vizio della motivazione per non avere motivato in ordine a tale aspetto e alla circostanza che il ricorrente avesse restituito gli oggetti sottratti alla vittima all’arrivo delle forze dell’ordine
Ritenuto, in primo luogo, che il ricorso non si confronti con la motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale, per disattendere l’istanza difensiva, richiama le modalità violente dell’azione, posta in essere da più persone che colpivano ripetutamente la vittima con un manganello;
Ritenuto, in secondo luogo, che la pronuncia del giudice dell’esecuzione si inscriva nel solco della giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo la analoga pronuncia di illegittimità costituzionale in tema di lieve entità applicabile al delitto estorsione (sent. Corte cost. n. 120 del 2023), secondo cui l’attenuante della lieve entità richiede che il ridotto disvalore del fatto sia valutato nel suo complesso (Sez. 2, n. 9912 del 26/1/2024, Salerno, Rv. 286076 – 01) e non sia circoscritto al valore economico del bene sottratto, sicché l’attenuante non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all’evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato (Sez. 2, n. 9820 del 26/1/2024, COGNOME, Rv. 286092 – 01);
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto connotato dal disconoscimento del senso univoco della disposizione di legge da applicare, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025