Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16358 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16358 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
DCOGNOMENOME nato a Pescara il 8/11/1973
avverso la sentenza resa il 13 giugno 2024 dalla Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento di entrambi motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando la sentenza resa il 4 ottobre 2022 dal Tribunale di Pescara, ha confermato la responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di estorsione aggravata e porto di coltello e ha concesso anch l’attenuante del fatto di lieve entità, riconosciuta in forza della sentenza della C costituzionale numero 120/2023, rideterminando per l’effetto la pena inflitta.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia deducendo:
2.1 Violazione di legge per omessa motivazione in ordine al quinto motivo di impugnazione con cui si invocava il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. rideterminazione della pena. Nel motivo di impugnazione la difesa aveva evidenziato che il danno inferto alla persona offesa, pari a 35 C, è da considerarsi di lieve entità , ma la sentenz non ha formulato alcuna argomentazione per respingere questa richiesta.
Osserva il ricorrente che l’attenuante può essere riconosciuta tutte le volte che il dann patrimoniale sia minimo, mentre l’attenuante che risulta dalla pronuncia della Corte costituzionale trova applicazione quando “per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione o per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di entità”.
Pertanto, a giudizio del ricorrente il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto lieve entità non esclude la possibilità di concedere l’attenuante di cui all’art. 62 numer cod.pen. e imponeva una motivazione esplicita a sostegno del suo diniego.
2.2 Violazione di legge poiché la Corte, pur riconoscendo l’attenuante del fatto di lieve enti ha operato una diminuzione della pena inferiore al terzo di quella inflitta dal Tribunal incorrendo così in erronea applicazione di legge penale.
Ed infatti-il tribunale aveva determinato la pena in anni 3, mesi 4 e giorni 20 di reclusione 800 C di multa, ritenuta la continuazione tra i due reati e concesse le circostanze attenuant generiche ; a fronte di una corretta diminuzione ex art. 62 bis cod.pen. della pena detentiva, Tribunale ha applicato la multa di 800 C, superiore all’importo del minimo edittale ridotto di terzo; la sentenza della Corte d’appello ha, al riguardo, affermato che la pena pecuniaria era stata arrotondata, operando un tacito aumento per la continuazione con il delitto di porto d coltello.
Per effetto della seconda attenuante riconosciuta, la Corte ha però ridotto la multa ad euro 600, che dovrebbe discendere dalla pena base prevista per il reato ex art. 629 cod.pen. diminuita nella misura di un terzo e di un ulteriore terzo. Tale risultato è evidentemente errat posto che in forza del calcolo aritmetico la pena pecuniaria avrebbe dovuto essere applicata nella misura di 445 C.
Il ricorrente chiede pertanto che la Corte voglia rettificare la sentenza della Corte di appello art. 619 cod.proc.pen. oppure annullarla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 II primo motivo è manifestamente infondato.
Giova ricordare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza. (Sez. 4, n. 5396 de 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01)
Deve convenirsi con la difesa che l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Cor costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen., adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicché, ove le caratteristiche della cond siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimant concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante. (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01)
Nel caso in esame, tuttavia, il Tribunale aveva riconosciuto in favore dell’imputato le circostanz attenuanti generiche e a pagina 4 della sentenza aveva giustificato detta concessione facendo riferimento alla necessità di adeguare la pena al disvalore reale del fatto e, pur avendol dapprima ritenute equivalenti alle circostanze aggravanti, nella determinazione della pena a pagina 5, le ha considerate prevalenti sulle contestate aggravanti e ha pertanto ridotto la pena di un terzo.
La Corte di appello ha ritenuto di concedere l’ulteriore attenuante individuata dalla sentenza della Corte Costituzionale, del fatto di lieve entità, nonostante la vicenda rivesti un’ apprezzab gravità poiché l’imputato ha utilizzato un’arma, estraendo un coltello per minacciare la madre; per giustificare tale riconoscimento, la Corte ha espressamente fatto riferimento alle modalità dell’azione e all’esiguità del danno patrimoniale cagionato alla vittima.
L’elemento dell’esiguità del danno è, pertanto, già stato considerato per il riconoscimento di questa seconda attenuante di origine giurisprudenziale, che si aggiunge alle attenuanti generiche, benevolmente concesse per contenere la pena.
Il ricorrente non può pertanto dolersi della mancata concessione dell’ulteriore attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità poiché, sebbene astrattamente compatibile con l’attenuante del fatto di lieve entità, che ha una portata più ampia e ricorre in presenza di pluralità di elementi, l’elemento della tenuità del danno patrimoniale è già stato preso considerazione e la valutazione dello stesso elemento di fatto, l’esiguità del danno, comporterebbe violazione dell’art. 133 cod. pen. e del principio del ne bis in idem sostanziale. 1.2 II secondo motivo è manifestamente infondato poiché la Corte ha riconosciuto la seconda attenuante in favore dell’imputato, ma non è tenuta ad applicare una riduzione pari al terzo della pena detentiva e pecuniaria in quanto può modulare la riduzione fino al terzo e può, come ha fatto, modulare diversamente la seconda riduzione, limitatamente alla pena pecuniaria. Si tratta di valutazioni che rientrano nell’ambito della discrezionalità del giudice e che richiedono particolari motivazioni, quando si riferiscono a entità minime, come nel caso in esame,in cui la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 7 marzo 2025