Attenuante Lieve Entità: Quando il Danno Minimo Non Basta
Nel diritto penale, la valutazione della gravità di un reato è fondamentale per determinare la giusta pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sull’applicazione dell’attenuante lieve entità del fatto, specificando che un danno patrimoniale esiguo non è, da solo, sufficiente a giustificarne la concessione. La Suprema Corte ha sottolineato la necessità di un’analisi complessiva della condotta illecita, andando oltre il mero dato economico.
I Fatti del Caso: Una Rapina da Pochi Euro
Il caso esaminato trae origine dal ricorso presentato da una donna avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. L’imputata era stata condannata per un reato di rapina che aveva causato alla vittima un danno patrimoniale di appena 20 euro. Proprio in virtù di questo valore irrisorio, la difesa aveva insistito per il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, sostenendo che l’esiguità del valore sottratto dovesse essere l’elemento decisivo nella valutazione del giudice.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, una decisione che ha spinto la difesa a rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata interpretazione della legge e una motivazione illogica.
La Decisione della Cassazione sull’Attenuante Lieve Entità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che la decisione del giudice dell’esecuzione era corretta e pienamente conforme ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024.
Il punto centrale della pronuncia è che, per valutare la lieve entità del fatto, non si può isolare un singolo elemento, come il valore del bene sottratto. È necessario, invece, un giudizio globale che tenga conto di una pluralità di indici sintomatici della gravità complessiva dell’episodio.
Le Motivazioni: Una Valutazione Complessiva del Fatto
La Corte ha ribadito che gli indicatori per il riconoscimento dell’attenuante in questione sono molteplici e interconnessi. Essi includono:
* L’estemporaneità della condotta: ovvero se l’azione è stata impulsiva e non pianificata.
* La scarsità dell’offesa personale alla vittima: la minima lesione della sfera personale e fisica della persona offesa.
* L’esiguità del valore sottratto: il danno patrimoniale di modesta entità.
* L’assenza di profili organizzativi: la mancanza di una preparazione o di un’organizzazione criminale dietro il reato.
Nel caso specifico, il danno di 20 euro era già stato considerato ai fini di un’altra attenuante comune (quella prevista dall’art. 62, n. 4, c.p.), ma questo non esauriva il giudizio necessario per l’attenuante della lieve entità. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la non estemporaneità della condotta come elemento ostativo alla concessione del beneficio, una valutazione che la Cassazione ha ritenuto logica e conforme al diritto. Pertanto, l’esiguo valore del danno non poteva, da solo, determinare una diversa conclusione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: l’applicazione delle circostanze attenuanti richiede un’analisi rigorosa e completa del fatto storico. L’attenuante lieve entità non è un automatismo legato al valore economico del reato, ma il risultato di un giudizio ponderato che considera tutte le sfaccettature della condotta criminale. La decisione sottolinea che anche reati con un impatto patrimoniale minimo possono presentare profili di gravità (come la pianificazione o l’offesa alla persona) che ne impediscono la qualificazione come ‘lievi’. Per gli operatori del diritto, ciò significa argomentare la richiesta di attenuanti non solo sulla base del danno, ma dimostrando la sussistenza di tutti gli altri indicatori richiesti dalla giurisprudenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su argomenti manifestamente infondati. In particolare, la difesa ha lamentato una violazione di legge inesistente e una presunta illogicità della motivazione che, secondo la Corte, non emergeva dal testo del provvedimento impugnato.
Il danno patrimoniale di soli 20 euro è sufficiente per concedere l’attenuante della lieve entità del fatto?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’esiguità del valore sottratto è solo uno degli elementi da considerare. Da solo, non è sufficiente se altri indicatori, come la non estemporaneità della condotta, suggeriscono una maggiore gravità del fatto.
Quali sono i criteri principali per valutare l’attenuante della lieve entità del fatto?
I criteri indicati dalla Corte, in linea con una pronuncia della Corte Costituzionale, sono quattro: l’estemporaneità della condotta, la scarsità dell’offesa personale alla vittima, l’esiguità del valore sottratto e l’assenza di profili organizzativi. La valutazione deve essere complessiva e tenere conto di tutti questi aspetti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GENZANO DI ROMA il 26/10/1995
avverso l’ordinanza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto rilevanti una violazione di legge inesistente ed una asserita manifes illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la decisione del giudice dell’esecuzione che valorizza, ai fini del diniego dell’attenuante, la estemporaneità della condotta è conforme alla pronuncia della Corte Cost. n. 86 del 16/04/2024, secondo cui “gli indici dell’attenuante di lieve entità del fatto – estemporaneità della cond scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di p organizzativi”, non essendo decisiva la circostanza evidenziata in ricorso che la rapina h arrecato un danno patrimoniale di 20 euro, circostanza che è stata valorizzata ai sensi dell’ar 62, n. 4, cod. pen., ma che non esaurisce il giudizio di cui alla lieve entità del fatto imposto pronuncia del giudice delle leggi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Il presidente