Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10473 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TORINO
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a AVIGLIANA il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
E’ presente per l’avvocato COGNOME NOME del foro di TORINO, difensore della parte civile COGNOME NOME, il sostituto processuale avvocato COGNOME NOME del foro di Roma. Il difensore chiede l’annullamento della sentenza impugnata. E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in difesa del responsabile civile RAGIONE_SOCIALE Il difensore chiede la declaratoria di rigetto e/o di inammissibilità del ricorso. In difesa di COGNOME NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di TORINO che conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte distrettuale di quella città che, in parziale riforma della prima sentenza, ha riconosciuto a NOME COGNOME, dichiarato responsabile del reato di lesioni stradali in danno di NOME COGNOME, la circostanza attenuante speciale di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen., in ragione del concorso di colpa della persona offesa nella causazione del sinistro e della intrinseca pericolosità dell’intersezione ove si verificò l’incidente.
In punto di fatto, è stato accertato che l’imputato, alla guida della sua autovettura, nell’effettuare una manovra di svolta a sinistra nei pressi di intersezione, aveva invaso la corsia di marcia della motocicletta condotta dal COGNOME, proveniente dalla direzione opposta, così determinando l’urto dei due veicoli e gravissime lesioni alla persona offesa.
La parte pubblica ricorrente deduce i seguenti motivi di censura, in relazione al ravvisato riconoscimento, nel caso di specie, dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen.
I) Vizio di motivazione quanto alla condotta di guida del COGNOME, non avendo la Corte territoriale specificato in cosa sia consistita la condotta colposa della vittima, con particolare riguardo alla velocità di guida che avrebbe dovuto tenere in prossimità dell’intersezione.
Deduce anche l’omesso confronto del giudicante con la perizia cinematica svolta, che aveva stimato una velocità della moto al momento dell’impatto fra i 36 e i 40 Km orari, al di sotto del limite di velocità (70 Km/h).
Rileva, inoltre, che la ritenuta violazione dell’art. 145 cod. strada non si basa su dati certi ma su una presunzione indimostrata.
II) Vizio di motivazione quanto alla ritenuta pericolosità dell’intersezione, desunta illogicamente (oltre che ex post) dalla circostanza che dopo l’incidente il Comune ha sostituito l’incrocio in questione con una rotatoria.
Il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta con cui chiede il rigetto o l’inammissibilità del proposto ricorso.
Il difensore della parte civile costituita ha depositato memoria scritta con cui chiede l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi dedotti dalla parte pubblica ricorrente sono fondati.
La sentenza impugnata si caratterizza per una sostanziale carenza di motivazione in ordine alla indicazione dei presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen., la quale pare utile ricordarlo – presuppone che le lesioni stradali non siano esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, con riferimento alla omologa previsione della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma settimo, cod. pen., che la stessa ricorre nel caso in cui sia stato accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima o di terzi, o qualunque concorrente causa esterna, anche non costituita da condotta umana, al di fuori delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (cfr. Sez. 4, n. 24910 del 27/05/2021, Rv. 281559 – 01; Sez. 4, n. 20091 del 19/01/2021, Rv. 281173 01; Sez. 4, n. 13103 del 21/12/2018 – dep. 2019, Rv. 276254- 01; Sez. 4, n. 54576 del 07/11/2018, Rv. 274504 – 01).
Il giudice di merito è quindi chiamato a valutare la sussistenza di tali fattori causali esterni, dipendenti da condotta umana o altro, al fine di stabilire la ricorrenza della detta ipotesi attenuata.
Qualora tali fattori siano costituiti dal concorso colposo della persona offesa, il giudicante dovrà dare esauriente conto in motivazione degli elementi di fatto su cui si basa tale valutazione e di come gli stessi siano sussumibili nella previsione normativa in questione. Deve essere accertato un comportamento colposo, anche di minima rilevanza, della vittima, poiché altrimenti, qualora si configuri un comportamento della vittima perfettamente lecito e completamente estraneo al decorso causale dell’evento colposo, non potrà essere riconosciuta l’attenuante in disamina (cfr. Sez. 4, n. 13587 del 26/02/2019, Rv. 275873 01).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, dopo aver confermato la ricostruzione fattuale del primo giudice in ordine alla dinamica del sinistro dando conto del fatto che l’autovettura condotta dall’imputato, in procinto di svoltare a sinistra, si trovava già in posizione obliqua rispetto al proprio senso di marcia e non in stato di quiete, tanto da invadere la carreggiata di pertinenza della motocicletta della persona offesa per mt. 1,70 – omette di specificare in cosa sia consistita la condotta colposa della vittima che avrebbe contribuito alla
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causazione del sinistro,, COGNOME–i1 -suo comportamento sarebbe stato J imprudente, essendo pacifico che nell’occorso la moto godesse del diritto precedenza, per cui la vittima poteva legittimamente fare affidamento su un condotta dell’automobilista rispettosa del codice della strada e, quindi, q” che costui non avrebbe invaso la semicarreggiata di sua pertinenza, sen neanche fermarsi.
La Corte territoriale, al riguardo, si limita ad affermare “l’inappropriatezza delle modalità di marcia” del motociclista, desumendola dall’entità dell’urto tra i due mezzi, pur riconoscendo l’impossibilità di determinare con esattezza velocità del motociclo. Ragionamento palesemente carente ed illogico, che s basa su presupposti fattuali in parte non accertati (velocità), in parte non d (entità dei danni) rispetto alla esatta ricostruzione della condotta tenu motociclista, la quale, in definitiva, viene delineata in maniera estremam generica (“inappropriatezza”) e, soprattutto, senza alcuna valutazione in ter di incidenza della stessa rispetto alla causazione del sinistro.
Ulteriore vizio motivazionale si rinviene là dove la Corte torinese aggiun che l’intrinseca pericolosità dell’intersezione teatro del sinistro s riconosciuta anche dalla competente Amministrazione comunale, la quale, a seguito dell’incidente, aveva fatto predisporre una rotatoria, idonea a regola maniera più sicura il diritto di precedenza nell’incrocio in questione. Non è comprendere la rilevanza di un simile ragionamento rispetto alla valutazio dell’attenuante di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen.; né la Corte to specifica alcunché al riguardo, offrendo sul punto una motivazione carente e, p certi versi, apodittica. Difatti, nulla è argomentato in punto di incidenza c di tale supposta pericolosità dell’incrocio rispetto alla causazione del si certamente determiNOME dalla condotta colposa dell’imputato, il quale, a tu concedere, avrebbe dovuto dare la precedenza al motociclo proprio in ragione dell’asserita pericolosità dell’intersezione, per come era regolamenta momento del fatto. Né è spiegato come tale pericolosità abbia inciso s comportamento della persona offesa, in maniera tale da renderlo, sia pure parte, causalmente rilevante rispetto all’evento occorso.
I riscontrati vizi di legittimità impongono l’annullamento parziale de sentenza impugnata, con riferimento alla questione concernente la ricorrenza meno della circostanza attenuante di cui all’art. 590-bis comma 7 cod. pen., c rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte di appell Torino, la quale si atterrà ai principi indicati e provvederà anche regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile la pronuncia di merito quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante di cui all’art. 590-bis comma 7 cod. pen. e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità a norma dell’art. 624 cod. proc. pen.
Così deciso il 10 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
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