Attenuante L. 895/1967: Pochi Proiettili non Bastano se l’Arma è Funzionante
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36373/2025, ha affrontato un interessante caso riguardante l’applicazione dell’attenuante L. 895/1967 per i reati in materia di armi. La questione centrale verteva sulla possibilità di riconoscere la lieve entità del fatto basandosi unicamente sul numero ridotto di proiettili presenti in un’arma. La decisione della Suprema Corte fornisce chiarimenti importanti sui criteri di valutazione della pericolosità di un’arma, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado, riducendo la pena pecuniaria ma confermando la condanna dell’imputato per i reati legati al possesso di armi (artt. 4 e 7 della L. n. 895/1967) e ricettazione (art. 648 c.p.).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 5 della L. 895/1967, che permette una riduzione della pena per i fatti di “lieve entità”. L’unico argomento a sostegno di tale richiesta era che la pistola in sequestro, un’arma calibro 38, conteneva solamente tre proiettili.
La Valutazione della Corte sull’attenuante L. 895/1967
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era del tutto generico e non riusciva a scalfire la logica e persuasiva motivazione della sentenza d’appello.
La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato un dato cruciale: l’arma era perfettamente funzionante e pronta all’uso. Di fronte a questa constatazione, il ricorso dell’imputato non spiegava in che modo la presenza di soli tre proiettili potesse rendere il fatto “scarsamente offensivo” o diminuire la “potenzialità dell’arma carica”.
I giudici di legittimità hanno osservato come il ricorso si limitasse a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già presentate in appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale e senza confutarle in modo specifico.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine nella valutazione della pericolosità dei reati in materia di armi: la potenzialità offensiva concreta del bene. La Corte ha ribadito che un’arma carica, funzionante e pronta all’uso possiede una pericolosità intrinseca elevata, che non viene significativamente ridotta dal numero di colpi presenti nel caricatore.
Il fatto che l’arma potesse sparare, anche solo tre volte, la rende uno strumento con una notevole capacità di offesa. Pertanto, la sola circostanza quantitativa dei proiettili non è sufficiente per qualificare il fatto come di lieve entità ai fini dell’applicazione dell’attenuante L. 895/1967. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non ha fornito elementi validi per contestare questa valutazione, risultando generico e manifestamente infondato.
Le Conclusioni
In conclusione, la decisione rafforza l’orientamento secondo cui, per la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, è necessaria una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto. La piena operatività e la prontezza all’uso di un’arma sono considerate elementi di gravità tali da prevalere su aspetti quantitativi, come il numero di munizioni. L’ordinanza serve da monito: la generica riproposizione dei motivi di appello, senza un confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Avere pochi proiettili in un’arma è sufficiente per ottenere l’attenuante del fatto di lieve entità?
No, la Corte ha stabilito che se l’arma è funzionante e pronta all’uso, il numero ridotto di proiettili non è di per sé sufficiente a rendere il fatto scarsamente offensivo o meno pericoloso, e quindi a giustificare l’attenuante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confutare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata e risultando quindi generico.
Quale criterio utilizza la Corte per valutare la pericolosità di un’arma ai fini dell’attenuante?
La Corte valuta la potenzialità offensiva concreta dell’arma. In questo caso, il fatto che la pistola fosse calibro 38, funzionante e pronta all’uso, è stato considerato un elemento decisivo che prevale sulla circostanza del numero limitato di proiettili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36373 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36373 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 23.1.2025 la Corte d’Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 19.9.2024, riducendo la pena pecuniaria irrogata e confermando nel resto la condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 648 cod. pen.;
Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 5 L. 895 del 1967, ma in modo del tutto generico e rappresentando in definitiva, a sostegno della censura, la sola circostanza che la pistola contenesse tre proiettili;
Rilevato, a questo proposito, che la sentenza richiama più che adeguatamente il fatto che l’arma – una pistola TARGA_VEICOLO – fosse funzionante e pronta all’uso, mentre invece il ricorso non spiega perché, alla luce di questa nient’affatto marginale precisazione, la circostanza che il caricatore contenesse tre proiettili renderebbe il fatto scarsamente offensivo e meno pericolosa la potenzialità dell’arma carica;
Ritenuto, quindi, che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d’appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025