Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8316 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8316 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il tribunale TRIBUNALE DI TRIESTE nel procedimento a carico di: NOME COGNOME nato in RUSSIA il 08/03/1998 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. NOME COGNOME del foro di Trieste, che ha chiesto la declaratoria d’imannissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, ha ritenuto COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 12, commi 1, 3 let. d) e 3ter let. b), d.lgs. n. 286 del 1998 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui al comma 3quinquies della menzionata disposizione, avuto riguardo alla diminuente per il rito prescelto, lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Pubblico ministero deducendo, con un unico motivo di censura, la violazione dell’art. 12, comma 3 -quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998.
Il Pubblico ministero ricorrente, dopo aver condiviso il riferimento del Giudice per le indagini preliminari alla giurisprudenza di legittimità – che, ai fini della concessione della circostanza attenuante de qua , avverte come non sia sufficiente un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, o una sua confessione ovvero la descrizione di circostanze di secondaria importanza, così come neppure Ł richiesto che egli abbia da solo contribuito in modo decisivo all’accertamento
dei fatti, essendo invece necessario un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e la punizione degli autori – ha lamentato l’apparenza della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza, nel caso di specie, dell’attenuante de qua .
Ha censurato l’assertività del percorso argomentativo del Giudice per le indagini preliminari e, comunque, il suo totale contrasto con le risultanze in atti. In particolare, ha osservato che l’imputato, nella fase delle indagini, aveva dapprima reso spontanee dichiarazioni, nella cui occasione aveva affermato che, unitamente ad altri soggetti, indicati esclusivamente con il nome di battesimo, «avevano deciso di formare un gruppo per trasportare migranti russi». In seguito, sia dinanzi al Pubblico ministero, sia dinanzi al Giudice per le indagini preliminari in occasione della convalida dell’arresto, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Infine, nel corso del giudizio abbreviato, aveva nuovamente reso spontanee dichiarazioni con le quali aveva sconfessato le scarne dichiarazioni iniziali.
In tale contesto fattuale, il ricorrente ha valorizzato, ai fini dell’invocato annullamento della sentenza, l’evidente assertività della motivazione secondo cui l’imputato «aveva fornito agli inquirenti importanti elementi per l’individuazione di coloro che gli hanno affidato l’incarico e hanno concorso con lui (…) non avendo, inoltre, taciuto alcuno dei particolari a sua conoscenza».
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME anche attraverso il richiamo alla requisitoria scritta, depositata l’8 novembre 2024, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, siccome mezzo d’impugnazione non consentito alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 569 e 443 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
¨ fermo nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui «Il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, Ł tenuto a esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo di reato» (Sez. 6, n. 34097 del 28/06/2023, Iodice, Rv. 285155 – 01; Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, NOME, Rv. 276047 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 20140 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 263672 – 01).
E’, dunque, corretto il rimedio esperito dal Pubblico ministero che, nel caso di specie, rilevata la mera apparenza della motivazione con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente l’attenuante di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998, con il ricorso per cassazione ha denunciato il vizio di violazione di legge.
Ricordato, invero, che, tale vizio Ł integrato dall’ipotesi di totale mancanza ovvero apparenza della motivazione, e che quest’ultima Ł ravvisabile quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioŁ, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente (Sez. 5, Sentenza n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263100 – 01,Sez. 6, n. 6839 del 01/03/1999, COGNOME, Rv. 214308 – 01), il Collegio reputa che colga nel segno la censura che addebita al Giudice di merito di avere reso una motivazione inesistente in punto di sussistenza dell’attenuante controversa.
Non Ł superfluo ricordare che la speciale disposizione in tema d’immigrazione clandestina, di cui all’art. 12, comma 3quinquies , d.lgs. n. 286 del 1998, necessita, per la sua configurabilità, non già un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, bensì un contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato» (Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272058). Si Ł, del resto, chiarito che «alla presenza di un’effettiva volontà di collaborazione e di un comportamento in tal senso univoco, l’applicazione dell’attenuante può essere esclusa solo quando il contributo alle indagini, intervenuto alla presenza di un quadro probatorio che già aveva consentito di individuare con certezza i responsabili del reato, non Ł risultato determinante ai fini della decisione» (Sez. 1, n. 6296 del 01/12/2009 dep. 2010, Lin, Rv. 246104).
Tanto premesso in diritto, venendo al caso che ci occupa, la laconica affermazione del Giudice per le indagini preliminari secondo cui l’imputato aveva fornito «importanti elementi per l’individuazione di coloro che gli hanno affidato l’incarico e hanno concorso con lui e non ha taciuto elementi a sua conoscenza» Ł – come denunciato dal ricorrente – meramente apparente, poichØ non solo non Ł fornita dell’indicazione della specifica utilità e decisività delle dichiarazioni dell’imputato nel senso richiesta dalla disposizione richiamata, ma Ł in patente contrasto con le emergenze processuali, come richiamate in premessa.
Tanto impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica, affinchØ – libero negli esiti – svolga un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3quinquies, d.lgs. n. 286/98, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 26/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
EVA TOSCANI