Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47999 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47999 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 01 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di cui agli artt. 99 cod.pen., 2 e 7 legge n. 895/1967, 23 legge n. 110/1975 e 648 cod.pen., commessi il 19 gennaio 2015.
Per quanto qui rileva, la Corte ha respinto la richiesta di applicare l’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895/1967, per l’elevato potere offensivo dell’arma e la pericolosità dell’imputato, desunta dalle molte condanne precedenti, e sempre con riferimento alla sua personalità negativa ha confermato il bilanciamento delle attenuanti generiche, ritenute solo equivalenti alla recidiva, ed ha ritenuto congrua e conforme al precetto dell’art. 133 cod.pen. la pena irrogata dal giudice di primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen.
La Corte di appello ha fornito una motivazione solo apparente quanto alla sussistenza del delitto di ricettazione. Inoltre non ha tenuto conto del fatto che l’arma detenuta era una mera scacciacani, da lui modificata dopo l’acquisto.
Le doglianze difensive non sono state adeguatamente valutate, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, in particolare quanto alla conferma della valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche, pur avendo il giudice di primo grado dato atto del comportamento dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
La sentenza ha ampiamente motivato le ragioni del rigetto dell’impugnazione, con riferimento alle questioni devolute, ed il ricorso la censura con affermazioni del tutto generiche.
3.1. La doglianza in merito alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione è inammissibile perché nell’atto di appello non sono state sollevate questioni di merito: la Corte di appello ne dà atto nella sentenza, precisando di astenersi per tale ragione dal valutare la responsabilità penale dell’appellante, ed il ricorrente non contesta questa affermazione, e non ne sostiene l’erroneità.
3.2. Quanto alla doglianza relativa alla natura dell’arma, il ricorrente non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha valutato in modo approfonditole le sue caratteristiche e la sua pericolosità, riportandosi alla relazione tecnica in atti, ed ha escluso la concedibilità dell’attenuante di cui all’art. 5 legge n. 895/1967 sia per la oggettiva gravità del delitto, stante la elevata potenzialità offensiva della pistola a seguito della sua modifica, sia per la pericolosità dell’imputato, dedotta dalle condanne già riportate, relative anche alla detenzione illecita di armi da sparo e all’uso delle stesse per commettere reati. Risale, infatti, alla sentenza Sez. Unite n. 7551 del 08/04/1998, Rv. 210797 il principio secondo cui «In tema di delitti concernenti le armi, ai fini della concessione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare, in primo luogo, le componenti oggettive e soggettive del fatto e solo dopo, effettuato positivamente il predetto vaglio, può prendere in considerazione la qualità e la quantità delle armi detenute. Ed invero ciò risponde alla “ratio” stessa della previsione di cui all’art. 5 della legge n. 895 del 1967, che riconnette la riduzione della pena alla minore offensività del fatto, con riguardo ai valori della sicurezza e dell’ordine pubblico tutelati dalla normativa in materia di armi». La Corte di appello ha applicato correttamente tale principio, e la generica censura contenuta, sul punto, nel ricorso è manifestamente infondata.
3.3. E’ manifestamente infondato, oltre che del tutto generico, anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Il giudice di primo grado aveva già concesso le attenuanti generiche, e la valutazione della Corte di appello, che la pericolosità dell’imputato, dedotta dai suoi precedenti penali, non consenta né di ritenerle prevalenti sulla notevole recidiva, né di irrogare una pena più contenuta, è motivata in modo approfondito e non illogico. La misura della pena, infatti, è stata ritenuta congrua alla luce dei criteri previsti dall’art. cod.pen., in particolare quelli relativi al carattere del reo e ai suoi precedenti penali, e dopo avere già valutato il fatto come grave.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente