Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33686 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
UP – 16/09/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/04/2025 della Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 1 aprile 2025 la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del primo Giudice con la quale NOME era stato condannato per il delitto di tentata rapina impropria, rideterminava la pena in mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro duecentosei di multa, ritenuta la già concessa attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. prevalente sulla recidiva.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, con la quale Ł stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede che la pena ivi comminata «Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità».
La Corte di appello non ha dato alcuna risposta alla richiesta formulata dalla difesa nelle conclusioni scritte depositate il 18 marzo 2025.
Si Ł proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e la difesahanno depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
Il ricorso Ł fondato.
La sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 Ł stata depositata il 13 maggio 2024, dopo la pronuncia della sentenza del primo Giudice e la presentazione dell’atto di appello.
All’appellante, dunque, era consentito formulare il motivo nuovo, finalizzato a ottenere il riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità, conseguente alla citata pronuncia della Corte costituzionale, con le conclusioni scritte.
La difesa ha depositato le conclusioni con il motivo nuovo il 18 marzo 2025, tredici giorni liberi prima dell’udienza e quindi tempestivamente, alla luce di quanto disposto dall’art. 598bis , comma 1, cod. proc. pen., norma vigente dal 1° luglio 2024 («La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non Ł diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza. il procuratore AVV_NOTAIO presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio Ł depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545.»).
La Corte d’appello ha ignorato detto motivo, riconoscendo invece la prevalenza (e non piø la sola equivalenza) dell’attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sulla recidiva, in ragione del ‘modestissimo valore economico del bene’ oggetto della tentata sottrazione (una lattina di birra) e della ‘minima violenza’ posta in essere dall’imputato.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia affinchØ valuti se, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, sussistano le condizioni per riconoscere anche l’attenuante del fatto di lieve entità.
L’avvenuto riconoscimento dell’attenuante comune non osta a un nuovo apprezzamento delle caratteristiche della condotta, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01), la quale postula una valutazione del fatto nel suo complesso (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01).
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte si va consolidando nel senso che, se il primo giudice ha già applicato la circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità, ai fini del riconoscimento anche della speciale attenuante della lieve entità del fatto, invocata tempestivamente dalla difesa, Ł necessario che il giudice di appello accerti se sussistano profili ulteriori di meritevolezza che non abbiano già formato oggetto di apprezzamento, posto che non Ł consentita una doppia valutazione favorevole dei medesimi elementi (vds. Sez. 2, n. 45395 del 26/11/2024, COGNOME, Rv. 287357 – 01 nonchØ, fra le pronunce non massimate, Sez. 2, n. 22115 del 15/05/2025, COGNOME.; Sez. 1, n. 25135 del 13/05/2025, COGNOME; Sez. 2, n. 22259 del 09/05/2025, COGNOME; Sez. 1, n. 10038 del 19/12/2024, dep. 2025, COGNOME).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Così Ł deciso, 16/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME