Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 29209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della Corte di appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado emessa in data 22/03/2022, con la quale il Tribunale di Milano condannava NOME per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, denunziando violazione di legge, in relazione all’art. 385, comma 4, cod. pen., e vizio di motivazione , per omissione, illogicità manifesta e contraddittorietà, per non avere la Corte di appello riconosciuto la circostanza attenuante prevista dalla citata norma, nonostante l’imputato -evaso dalla casa di reclusione- si fosse presentato presso la struttura penitenziaria sua sponte e prima della condanna.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRMO
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto.
La Corte di appello ha negato l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen. per la tardiva costituzione in carcere del ricorrente, avvenuta dopo sette mesi dall’evasione .
2.1. Tale affermazione non è armonizzabile con la littera legis del richiamato precetto normativo , che- ai fini della concessione dell’attenuante in oggetto- richiede la volontaria costituzione in carcere prima della sentenza di condanna, senza dare rilevo al dato temporale. Non è nemmeno rispondente alla ratio e alla finalità perseguita dalla norma che- mirando al ripristino dello status di detenzione e a reintegrare, compiutamente, l’interesse violato e a eliminare l’allarme sociale cagionato- vuole, in definitiva, favorire e premiare il ravvedimento attuoso, perché sintomatico di una minore pericolosità sociale.
La giurisprudenza di questa Corte di cassazione si è più volte espressa in tal senso, affermando il principio secondo cui è sufficiente che il rientro in carcere sia volontario , senza necessità di verificare la spontaneità del comportamento, come invece era previsto dal codice penale del 1889; pertanto non hanno alcuna rilevanza, in bonam ed in malam partem, i motivi a delinquere ne’ quelli, anche egoistici, che determinano l’evaso ad interrompere la situazione antigiuridica creata da un reato istantaneo ad
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effetti permanenti (così ex multis, Sez. 6, n. 9960 del 29/01/2003, Manzi, Rv. 224043). Sotto il profilo oggettivo, poiché lo scopo della previsione è il ripristino dello stato di detenzione, ottenuto senza dispendio di energie da parte delle forze dell’ordine, sono indifferenti le modalità di tempo e luogo di costituzione, richiedendo la norma soltanto un atto, utile e ricettizio, anche dettato da esigenze contingenti, che renda manifesto, ex se, all’autorità carceraria o di polizia il recesso dallo status di fugitivus ex custodia. Si è, dunque, al cospetto di una circostanza di natura oggettiva (art. 70, primo comma, n. 1, cod. pen.), che si configura al compimento della condotta materiale espressamente descritta dalla legge (costituzione in carcere) prima della sentenza di condanna. L’attenuante dipende, perciò, da circostanze obiettive, legate alla necessità concretamente esistente di procedere alle ricerche dell’evaso che decida di rimanere latitante ( ex multis Sez. 6, n 32383 del 18/03/2008, Rv. 240644-01). Per tale ragione , lo sconto di pena spetta a chi, potendo scegliere tra lo stato di libertà carpita con l’evasione e il rientro nel luogo di custodia, pone in essere una condotta volontaria, ricettizia, visibile, oggettivamente rivelatrice della cessazione della latitanza; mentre , a contrario, è negato il riconoscimento del trattamento di favore in capo a chi realizzi un’evasione temporanea, clam et furtiviter, mancando in tale condotta l’elemento soggettivo del ravvedimento e la ravvisandosi piuttosto la sola intenzione di lucrare uno sconto di pena.
3.2. La Corte distrettuale non si è attenuta ai principi indicati, perchè nel negare l’attenuante in parola ha fatto riferimento alla sola durata della latitanza, dato non rilevante e del tutto neutro, non considerando che il ricorrente si era consegnato alle Forze dell’ordine, senza costrizione alcuna, prima della condanna e in un momento in cui le ricerche della sua persona erano ancora in itinere.
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena ex art. 385, comma 4, cod. proc. pen. in mesi dieci di reclusione ( pena base anni uno di reclusione, ridotta nella misura di 1/6 in ragione della apprezzabile durata della latitanza ) ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. L), cod. proc. pen.
P. Q. M.
Visto l’art. 620, comma 1, lett. L), cod. proc. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art.
385, comma 4, cod. proc. pen. che concede, rideterminando la pena in complessivi mesi dieci di reclusione. Così deciso il 25/06/2024