Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25840 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena previo riconoscimento della attenuante di cui all’art.
385, comma 4, cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME avverso la sentenza emessa in data 3 marzo 2023 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 385 cod. pen. condannandolo a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo erronea applicazione dell’art. 385, comma 4, cod. pen. in relazione alla esclusione della attenuante speciale da parte della Corte di appello / che ha erroneamente ritenuto insufficiente alla sua integrazione la dirimente circostanza della immediata e spontanea presentazione del ricorrente, appena rientrato in Italia, presso le forze dell’ordine.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza ha escluso la attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen. sul rilievo che l’imputato, restando all’estero per quattro mesi, non ha fatto nulla di positivo per eliminare le conseguenze della sua evasione, essendosi i carabinieri più volte recati presso la sua abitazione senza mai trovarlo.
La conclusione della Corte di appello non è condivisibile.
3.1. La disposizione dell’art. 385, connma 4, cod. pen. prevede che la diminuzione della pena debba essere concessa ogni qual volta «l’evaso si costituisce in carcere prima della condanna».
Sicché è sufficiente – ai fini dell’integrazione dell’attenuante in parola – che la costituzione in carcere ovvero presso gli organi preposti alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari, o che abbiano l’obbligo di tradurre l’evaso in carcere, sia volontaria e non conseguente alla coazione fisica delle forze dell’ordine, senza che sia necessario verificare la spontaneità del comportamento e l’assenza di influenze esterne, atteso che lo scopo della previsione è il tempestivo ripristino dello stato costrittivo, senza dispendio di energie da parte delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 29935 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 283721) essendosi
precisato in motivazione che non rilevano le ragioni che muovono l’agente, riconoscendosi che quella in esame è una circostanza chiaramente di natura oggettiva, attenendo al tempo, al luogo e ad una delle possibili modalità riparatrici dell’azione tipica penalmente rilevante e che, pertanto, essa trova applicazione al verificarsi della condotta materiale espressamente descritta dalla legge (costituzione in carcere) o di quella individuata dall’ interprete come alla stessa equipollente.
3.2. Pertanto, l’assunto della Corte posto a base della esclusione della attenuante in parola valorizza dei requisiti integrativi della fattispecie circostanziata non previsti dalla disposizione e non tiene conto che la fattispecie circostanziata non richiama condotte di ravvedimento attivo diverse dalla semplice costituzione in carcere, ovvero, presso gli organi preposti alla vigilanza del rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari. Né è previsto che ost all’applicazione dell’attenuante la durata relativamente prolungata dell’evasione, atteso che l’unico sbarramento temporale previsto dalla norma è rappresentato dalla pronuncia della condanna.
Questa Corte con Sez. 6, n. 14628 del 2023, COGNOME, non mass. ha già condivisibilmente affermato che il requisito del mancato inizio di ricerche e del dispendio di energie da parte delle forze dell’origine non è ricompreso tra le condizioni di applicabilità dell’attenuante in parola. Pertanto, anche se il risparmio di energie intese alla ricerca dell’evaso costituisce uno degli scopi della norma, si è argomentato che rimangono del tutto estranei alla sua applicazione aspetti che concernono le attività di ricerca, atteso che l’applicazione della circostanza trova il suo sbarramento con la pronuncia di condanna e che la disposizione in esame non richiamaper tale forma di ravvedimento attivo, altre condotte di restituzione e risarcimento del danno o di elisione e attenuazione delle conseguenze del reato.
Non può essere condiviso l’orientamento secondo il quale, in tema di evasione, gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante della costituzione in carcere, o della spontanea presentazione alla polizia giudiziaria, non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché ciò condurrebbe a un’inammissibile ripetuta valorizzazione del medesimo elemento di giudizio (Sez. 6, n. 7514 del 21/01/2016, Cortese, Rv. 266103).
Nell’affermare il principio la richiamata decisione valorizza, nell’ambito della attenuante in parola, la spontaneità della presentazione dell’agente alla polizia giudiziaria e richiama, a sostegno del principio affermato, Sez. 6, n. 42751 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260433.
Rileva questo Collegio che, per le ragioni esposte al par. 3, non può ritenersi rilevante, per integrare la attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen., la
spontaneità della costituzione e – d’altro lato – le argomentazioni della citata sentenza COGNOME non sostengono affatto la rilevanza di tale circostanza valorizzata dalla sentenza Cortese, affermando, al contrario, che «occorre considerare che, data la diversità dei relativi presupposti, il già operato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche , le quali si fondano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole, non può essere confuso e sovrapposto con le specifiche ragioni che possono giustificare la concessione della diversa attenuante di cui all’art. 385, comma 4, c.p., perché ciò condurrebbe ad un’inammissibile ripetuta valorizzazione dei medesimi elementi di giudizio», evidenziando, quindi, la autonomia e specificità dei presupposti della attenuante speciale.
Cosicché, nel caso in esame, non osta al riconoscimento della attenuante speciale in parola l’avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche considerate equivalenti alla recidiva.
In conclusione, la sentenza impugnata ha errato nel mancato riconoscimento della attenuante speciale in parola, sussistendone i presupposti in presenza dell’accertata volontaria costituzione dell’imputato ai Carabinieri, immediatamente dopo il suo rientro in Italia.
Pertanto, la sentenza impugnata, previo riconoscimento della attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen., deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE limitatamente al diniego della attenuante di cui all’art. 385, quarto comma, cod. pen., che riconosce, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
Così deciso il 16/05/2024.