Attenuante Evasione: Il Semplice Rientro a Casa Non Basta
La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i confini di applicazione della specifica attenuante evasione prevista dal codice penale. Con una decisione netta, ha stabilito che per un soggetto ai domiciliari non è sufficiente rientrare spontaneamente nella propria abitazione per ottenere lo sconto di pena. È necessario un atto di consegna formale alle autorità. Analizziamo questa importante ordinanza per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso: Evasione dai Domiciliari e Ricorso in Cassazione
La vicenda riguarda una persona sottoposta alla misura della detenzione domiciliare che si era allontanata temporaneamente dal luogo di esecuzione della pena. Successivamente, l’individuo aveva fatto rientro spontaneo presso l’abitazione. Condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di evasione, il soggetto ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante.
Il ricorrente sosteneva che il suo comportamento, ovvero il rientro volontario a casa, dovesse essere interpretato come un atto meritevole di una riduzione della pena, invocando l’applicazione di una specifica norma favorevole.
I Limiti dell’Attenuante Evasione Secondo la Corte
Il cuore del ricorso si basava sulla richiesta di applicazione dell’attenuante prevista dall’articolo 385, quarto comma, del codice penale. Questa norma prevede una diminuzione della pena se il colpevole, entro breve tempo dall’evasione, si consegna volontariamente all’autorità.
La difesa dell’imputato ha argomentato che il ritorno spontaneo al luogo di detenzione domiciliare equivaleva a una “consegna” ai fini della norma. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione, giudicando il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, ribadendo un principio già consolidato in giurisprudenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato in modo inequivocabile che l’attenuante evasione non è configurabile quando la persona evasa dalla detenzione domiciliare si limita a rientrare nel luogo di esecuzione della misura. I giudici hanno chiarito che la ratio della norma è quella di premiare chi, con un atto volontario, si mette a disposizione dell’autorità, ripristinando attivamente lo stato di detenzione che aveva violato.
Per questo motivo, la legge richiede un comportamento attivo e inequivocabile: la persona evasa deve presentarsi presso un istituto carcerario oppure consegnarsi a un’autorità che ha l’obbligo di tradurla in carcere (come la Polizia o i Carabinieri). Il semplice rientro a casa non soddisfa questo requisito, poiché non garantisce l’immediato ripristino del controllo da parte dell’autorità giudiziaria.
La Corte ha inoltre rigettato gli altri motivi di ricorso, ritenendoli mere ripetizioni di argomentazioni già correttamente respinte dalla Corte d’Appello, come la presunta esistenza di uno stato di necessità o la particolare tenuità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. La conclusione è chiara: chi evade dai domiciliari non può sperare in uno sconto di pena semplicemente tornando a casa. Per beneficiare dell’attenuante, è indispensabile un atto formale di resa, ovvero consegnarsi direttamente alle forze dell’ordine o in un penitenziario.
La decisione sottolinea la differenza sostanziale tra il ripristino volontario dello status di detenuto (consegnandosi) e la semplice interruzione della condotta illecita (rientrando a casa). A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo ricorso.
Se una persona evade dai domiciliari e poi torna a casa spontaneamente, può beneficiare di uno sconto di pena?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il semplice rientro spontaneo al luogo degli arresti domiciliari non è sufficiente per ottenere l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 385, comma quarto, del codice penale.
Cosa si intende per “consegnarsi a un’autorità” ai fini dell’attenuante per l’evasione?
Significa che la persona evasa deve presentarsi volontariamente presso un istituto carcerario o consegnarsi a un’autorità che ha l’obbligo di arrestarla e riportarla in carcere, come la Polizia o i Carabinieri. Il rientro a casa non è considerato un atto di consegna valido a tal fine.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza valide ragioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce dei motivi generici, costituiti da me doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatament vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagin in merito alla non configurabilità della scriminante putativa dello stato di necessità, non pagina 4 in ordine alla esclusione della particolare tenuità del fatto ed al diniego delle invo circostanze attenuanti);
ritenuto, peraltro, che, quanto al terzo motivo di ricorso, la Corte territoria legittimamente negato l’attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen. dovendosi, a riguardo, ribadire che detta attenuante non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dall detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere (così, da ult Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024