Attenuante evasione: non basta rientrare a casa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di evasione dagli arresti domiciliari, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti di applicabilità della speciale attenuante evasione prevista dal Codice Penale. La decisione sottolinea come la condotta del reo, successiva alla violazione della misura, sia determinante per poter beneficiare di uno sconto di pena.
I Fatti del Processo
Un individuo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva condannato per il reato di evasione. In sua difesa, l’imputato presentava ricorso in appello, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del suo comportamento. In particolare, sosteneva di essersi recato da un medico per una visita e che il suo rientro a casa, avvenuto alle 23:00, dimostrava la sua volontà di non sottrarsi alla misura cautelare. La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la condanna, respingendo le argomentazioni difensive.
Le censure mosse dal Ricorrente
Il ricorso per Cassazione si basava su tre motivi principali:
1. Mancata rinnovazione dell’istruttoria: La difesa lamentava la mancata audizione del medico che avrebbe dovuto confermare la visita, ritenuta inutile dalla Corte d’Appello.
2. Insussistenza del dolo: Si contestava l’elemento psicologico del reato, sostenendo che non vi fosse la volontà di evadere.
3. Mancato riconoscimento dell’attenuante: Il punto centrale era la richiesta di applicazione dell’attenuante evasione di cui all’art. 385, quarto comma, del codice penale.
L’analisi della Cassazione sulla attenuante evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti una mera riproposizione di censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi consolidati in materia.
Sulla questione del dolo, i giudici hanno evidenziato come la condotta dell’imputato fosse inequivocabile. Egli aveva comunicato alla centrale operativa di essere in casa e di attendere il controllo, per poi tentare di rientrare dal retro dell’abitazione. Questo comportamento è stato considerato prova della piena consapevolezza e volontà di violare le prescrizioni.
Il punto più significativo della decisione riguarda però il rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante evasione. La Corte ha richiamato la sua giurisprudenza pacifica, secondo cui tale attenuante richiede una condotta specifica: l’evaso deve presentarsi spontaneamente in carcere o a un’autorità (come Polizia o Carabinieri) che possa eseguire il suo accompagnamento. Il semplice rientro presso il proprio domicilio, soprattutto se tardivo e accompagnato da tentativi di eludere i controlli, non integra i requisiti previsti dalla norma.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile anche la questione relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda sul principio di diritto secondo cui il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice precedente. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente per ogni punto contestato. La condotta del ricorrente, che ha cercato di ingannare le forze dell’ordine e di rientrare di nascosto, ha smentito qualsiasi tesi sulla mancanza di dolo e ha reso impossibile l’applicazione di qualsiasi beneficio, inclusa l’attenuante speciale.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento rigoroso sull’interpretazione del reato di evasione e delle relative circostanze. Per ottenere l’attenuante evasione, non è sufficiente interrompere la propria condotta illecita, ma è necessaria una collaborazione attiva e inequivocabile con l’autorità giudiziaria, attraverso la costituzione volontaria. Questa pronuncia serve da monito: le giustificazioni postume e i comportamenti ambigui non sono sufficienti a mitigare la responsabilità penale per la violazione di una misura restrittiva della libertà personale.
Quando si applica la circostanza attenuante speciale per il reato di evasione?
Secondo la Corte di Cassazione, l’attenuante si applica solo quando l’evaso si presenta volontariamente e immediatamente in carcere o si consegna a un’autorità che possa eseguire il suo accompagnamento. Non è sufficiente il semplice rientro a casa.
È possibile basare un ricorso in Cassazione sugli stessi motivi già respinti in Appello?
No, se i motivi sono una mera riproposizione di censure già adeguatamente e logicamente confutate dalla Corte d’Appello, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Si può chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, la Corte ha ritenuto tale questione indeducibile perché non era mai stata sottoposta al vaglio della Corte di merito nei precedenti gradi di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo in ordine alla mancata rinnovazione istruttor alla sussistenza del dolo del reato ed al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all 385, quarto comma, cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: 1) ha spiegato le ragioni dell’inutilità della escussion teste del dottore presso il quale affermava di essersi recato e che lo aveva in cura, tenuto c del rientro in casa alle ore 23,00; 2) ha evocato la condotta del ricorrente che aveva fatto – tramite centrale operativa – di essere in casa e di rimanere in attesa per il tempo neces ad aprire, salvo poi tentare di rientrare dal retro, ciò a riprova dell’elemento soggettivo espressa in ordine all’insussistenza dell’attenuante richiamando conforme e pacifi giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato la necessità che l’evaso si presenti in carc o ad autorità che ne esegua l’accompagnamento, ipotesi smentita proprio dalla condotta in concreto realizzata;
rilevato che indeducibile risulta la questione afferente alla mancata applicazione della caus di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in quanto mai sottoposta al vaglio della Corte di meri rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.