Attenuante evasione: rientrare a casa non basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato due importanti questioni relative al reato di evasione: i presupposti per l’applicazione della cosiddetta attenuante evasione e la legittimità della revoca dei benefici penali da parte del giudice d’appello. La Corte ha ribadito principi consolidati, chiarendo che il semplice rientro spontaneo nel luogo della detenzione domiciliare non è sufficiente per ottenere una riduzione di pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona condannata in secondo grado per il reato di evasione. La difesa contestava la decisione della Corte d’Appello su due fronti. In primo luogo, lamentava l’illegittima revoca della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, ritenendo che tale provvedimento avesse peggiorato la sua posizione in violazione del divieto di reformatio in pejus. In secondo luogo, sosteneva la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’articolo 385, quarto comma, del codice penale, poiché la ricorrente era rientrata spontaneamente presso il proprio domicilio dove era sottoposta alla misura della detenzione domiciliare.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni della difesa. I giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Analisi della revoca dei benefici
Sul primo punto, la Corte ha chiarito che la revoca della sospensione condizionale della pena non è una decisione discrezionale del giudice, ma un atto dovuto che si produce ope legis, ovvero per diretta previsione di legge. Quando emerge che il beneficio era stato concesso nonostante la presenza di cause ostative (indicate nell’art. 164 c.p.), la sua revoca ha natura puramente dichiarativa. Di conseguenza, può essere disposta in ogni momento, sia dal giudice della cognizione che da quello dell’esecuzione. Questo significa che il giudice d’appello può procedere alla revoca anche d’ufficio, senza che ciò costituisca una violazione del divieto di reformatio in pejus, anche in assenza di un’impugnazione da parte del pubblico ministero. Si tratta di un effetto automatico della legge che il giudice ha il dovere di rilevare.
Le Motivazioni: Il rigetto dell’attenuante evasione
Per quanto riguarda il secondo motivo, cruciale per comprendere l’attenuante evasione, la Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato. L’attenuante in questione, che prevede una riduzione di pena per chi si pente e si riconsegna, richiede un comportamento specifico. Non è sufficiente che la persona evasa dalla detenzione domiciliare torni spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che, per beneficiare della circostanza, l’evaso debba “presentarsi presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere”. Il semplice rientro a casa, sebbene spontaneo, non integra i requisiti richiesti dalla norma, che mira a premiare una collaborazione attiva con l’autorità giudiziaria e un effettivo ravvedimento che si manifesta con la sottomissione alla custodia dello Stato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce due principi fondamentali con importanti implicazioni pratiche. In primo luogo, la revoca della sospensione condizionale non è soggetta alle dinamiche dell’appello, ma è un effetto automatico della legge. In secondo luogo, e con maggiore impatto per chi si trova in detenzione domiciliare, la decisione chiarisce che la via per ottenere l’attenuante dopo un’evasione non passa dal semplice ritorno a casa. È indispensabile un atto formale di consegna alle autorità competenti, dimostrando così la volontà di ripristinare la legalità e sottoporsi nuovamente al controllo dello Stato. Questa pronuncia serve da monito: la spontaneità del rientro, da sola, non è sufficiente a mitigare le conseguenze del reato di evasione.
Quando non si applica l’attenuante per chi evade dalla detenzione domiciliare?
L’attenuante non si applica se la persona evasa si limita a rientrare spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura (ad esempio, la propria abitazione), senza consegnarsi a un’autorità o a un istituto carcerario.
Un giudice d’appello può revocare la sospensione condizionale della pena anche se il Pubblico Ministero non ha fatto appello?
Sì, perché la revoca del beneficio, quando concesso in presenza di cause ostative, è un atto di natura dichiarativa che consegue automaticamente per legge (ope legis). Pertanto, il giudice può rilevarla d’ufficio in ogni momento, senza violare il divieto di peggiorare la condizione dell’imputato (reformatio in pejus).
Per ottenere l’attenuante dopo un’evasione, cosa deve fare la persona?
Secondo la sentenza, per beneficiare della circostanza attenuante, è indispensabile che la persona si presenti presso un istituto carcerario o si consegni a un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 9014/24 NOME
OSSERVA
I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di evasione sono inammissibili perché prospettano enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Quanto al primo motivo di ricorso, relativo alla revoca dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma 3 dell’art. 168 cod. pen. – secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell’art. 164 cod.pen. – ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto sostanziale che si producono “ope legis” e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1 -bis dell’art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di reformatio in pejus e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d’ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero (Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, COGNOME, Rv. 225699).
Quanto al secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 385, quarto comma, cod. pen. per avere la ricorrente fatto rientro presso il proprio domicilio. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale “non è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere” (ex multis, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/06/2024