Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9280 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9280 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SCORRANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TRICASE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con il medesimo atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen, si risolve nella pedissequa reiterazione di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte distrettuale, omettendo, quindi, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
che, premesso che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini della applicabilità delle circostanze, rappresenta una question rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, e come tale censurabile in questa sede solo ove sorretta da ragioni arbitrare e illogiche, deve rilevarsi come, nel caso di specie, i giudici di appello, conformemente ai principi di diritto consolidati da questa Corte (Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv. 281377 – 01; Sez. 1, n. 21409 del 27/03/2019, Leccisi, Rv. 275894 – 02), abbiano posto a base della ritenuta non configurabilità della attenuante della provocazione, una lineare e logica motivazione (si veda pag. 7 della sentenza impugnata, ove si è indicato come non possa considerarsi provocatoria la condotta consistita nella legittima richiesta, rivolta dalla vittima ai due imputati, della consegna delle chiavi del cancello condominiale dell’immobile loro espropriato, atteso che questi cercavano di impedirne la fruizione alla persona offesa, divenutane nuovo proprietario);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 18 novembre 2025.