Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45375 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45375 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello Torino che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Tori ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. e 61, comma primo, n. 1), e all’art. 635 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazio all’art. 52 cod. pen. e per vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazion dalla persona offesa, non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto a ott un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli a dal giudice di merito, il quale ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fac applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di sussistenza del di penale responsabilità dell’imputato.
Rilevato che quella relativa all’attendibilità della persona offesa dal reato è questio fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugna sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistent ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit, insuscettibili di verifica empirica, o anche a una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), situazione questa che, nel caso di specie, non ricorre attes che il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente vizi logici e giuridici.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di le e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della circostanza aggravante ex art. 61, cod. pen., alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, pen. e alla ritenuta continuazione ex art. 81 cod. pen., è indeducibile e manifestamen infondato, in quanto fondato su censure che non solo si risolvono nella pedissequa reiterazion di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, ma che anche aspecifiche e apparenti, in quanto prive di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
Tanto, non senza considerare, quanto alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 2, cod. pen., per un verso che, ai fini della integrazion dell’attenuante della provocazione, è necessario che il “fatto ingiusto altrui” rivesta carat ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e s reputate tali nell’ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e valutate, invece, con riferimento alle convinzioni dell’imputato e alla sua sensibilità pers (Sez. 5, 23031 del 03/03/2021, Tripoli, Rv.281377 – 01) e, per altro verso, che la circostan pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopi
da escludere lo stato d’ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira (Sez. 03/03/2021, Mangano, Rv. 282823 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della so euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della eassa delle ammende.
Così deciso il 17 luglio 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente