Attenuante della provocazione: non vale per la richiesta di un debito
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre importanti chiarimenti su due istituti del diritto penale: l’attenuante della provocazione e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per lesioni aggravate, confermando le decisioni dei giudici di merito e ribadendo principi giuridici consolidati. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni della decisione.
I Fatti e il Ricorso in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni aggravate. Contro la sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. La mancata concessione dell’attenuante della provocazione, di cui all’art. 62 n. 2 del codice penale, sostenendo di aver reagito a seguito della richiesta di adempiere a un debito.
L’analisi sulla particolare tenuità del fatto
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico e aspecifico. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per negare il beneficio. Gli elementi ostativi individuati erano la sussistenza di precedenti penali a carico dell’imputato e l’entità non lieve della malattia cagionata alla vittima. Questi due fattori, considerati insieme, delineavano una gravità complessiva del fatto tale da escludere la sua particolare tenuità.
La questione centrale: l’attenuante della provocazione
Il secondo motivo, fulcro della decisione, è stato ritenuto manifestamente infondato. L’imputato sosteneva di aver agito in uno stato d’ira provocato dalla richiesta della vittima di saldare un debito. La Corte, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha smontato questa tesi. L’attenuante della provocazione richiede, per la sua configurazione, un presupposto essenziale: il “fatto ingiusto altrui”. Secondo i giudici, la richiesta di adempiere a un’obbligazione, la cui esistenza non è contestata, non può in alcun modo essere qualificata come un fatto ingiusto. Chiedere ciò che è dovuto è un’azione legittima e non può giustificare una reazione violenta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri argomentativi distinti. Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., ha sottolineato che la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva che include la condotta dell’agente e la gravità dell’offesa, elementi che nel caso di specie (precedenti penali e lesioni significative) erano negativi. Sul punto cruciale dell’attenuante della provocazione, la Corte ha ribadito un principio di diritto fondamentale: la provocazione sussiste solo se la reazione è scatenata da un comportamento altrui che sia oggettivamente ingiusto, ovvero contrario a norme giuridiche o ai principi etici condivisi. La legittima pretesa di un creditore non rientra in questa categoria, pertanto non può scusare o attenuare la responsabilità penale di chi reagisce con violenza.
Conclusioni
L’ordinanza consolida l’interpretazione restrittiva dei presupposti per l’applicazione dell’attenuante della provocazione. La decisione chiarisce che le reazioni violente a legittime richieste, come quella di saldare un debito, non possono trovare protezione nell’ordinamento giuridico attraverso la concessione di attenuanti. Questo principio serve a evitare che la tutela del credito venga indebolita e che l’esercizio di un proprio diritto possa essere strumentalizzato per giustificare condotte criminali. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende suggella la chiusura del caso, riaffermando la non ammissibilità di ricorsi basati su argomentazioni manifestamente infondate.
La richiesta di pagare un debito può essere considerata una provocazione che attenua il reato?
No, secondo la Cassazione, la richiesta di adempiere a un debito la cui esistenza non è contestata non può costituire un “fatto ingiusto altrui”, elemento necessario per configurare l’attenuante della provocazione.
Perché è stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha negato il beneficio perché l’imputato aveva precedenti penali e l’entità della malattia cagionata alla vittima era non lieve, elementi che, nel loro complesso, indicavano una gravità del fatto non trascurabile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso è viziato. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42793 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42793 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine reato di lesioni aggravate;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento del causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità in quanto risulta generico per aspecificità, nella misura in cui non è scandito dall’analisi criti statuizioni della sentenza di secondo grado, che, esprimendo un iter logico immune da censure, ha rilevato, quali elementi ostativi alla concessione del beneficio, la sussistenza di prece penali a carico dell’imputato, l’entità non lieve della malattia cagionata così facendo riferi alla complessiva gravità del fatto, non di poco conto;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen., è del pari manifestamente infonda presupposto che la richiesta di adempiere ad un debito di cui non è contestata la sussistenz non può certo costituire un fatto ingiusto altrui, necessario, sulle orme della consol giurisprudenza, per la configurazione dell’attenuante della provocazione (Sez. 5, Sentenza n 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377 – 01)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente