Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a KAPISA- TAGAB( AFGHANISTAN) il il sul ricorso proposto da: 17/09/1998
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo GLYPH v›,. GLYPH ;·’ Q . cALf 313 :c&t h’, udito ikliférís -o e Trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2022 il GIP del Tribunale di Torino in rito abbreviato – ha affermato la penale responsabilità di NOME, per il delitto di tentato omicidio (in danno di NOME) oggetto di contestazione (fatto del 20 luglio 2022). Riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena è stata determinata in anni quattro di reclusione.
1.1 Quanto alla ricostruzione del fatto, può dirsi pacifico – in ragione delle convergenti testimonianze e degli elementi di prova generica – che nel corso di una lite (che aveva già visto uno scontro fisico tra il NOME e NOME) l’imputato ebbe a colpire con un coltello in zona toracica la vittima e cercò di sferrare altri colpi senza riuscirci. Il fatto è avvenuto in ore notturne all’interno d un appartamento ove erano alloggiati più stranieri richiedenti asilo.
La Corte di Appello di Torino con sentenza emessa in data 27 giugno 2023 ha integralmente confermato la prima decisione.
2.1 I punti oggetto di valutazione in secondo grado, in rapporto ai motivi di gravame, sono stati : a) il diniego della circostanza attenuante della provocazione; b) le modalità di determinazione della pena.
Su tali punti la Corte di Appello torinese ribadiva che le condotte di aggressione reciproca (è incontestato che la vittima ebbe a colpire il NOME provocandogli la frattura del setto nasale) risultano dimostrate e sono incompatibili con la circostanza attenuante della provocazione. Risulta peraltro che i due contendenti erano stati divisi e ciò nonostante il NOME riprese le ostilità colpendo violentemente con un coltello il Bah.
Quanto alla determinazione della pena (nella misura di anni nove, ridotta per le generiche e la diminuente del rito) se ne conferma la congruità, in rapporto alla gravità del fatto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sui punti oggetto di discussione in appello.
3.1 Secondo la difesa il ragionamento seguito dalla Corte di Appello è viziato in riferimento alla ritenuta ‘irrilevanza’ del forte pugno portato dal NOME al volto del NOME, aspetto che indubbiamente determinava un mutamento dello scenario di
aggressione reciproca, fino a quel momento solo verbale. A fronte di tale violenza il NOME era preso dallo ‘stato d’ira’ che determinava la reazione, senza – peraltro che vi fosse un apprezzabile intervallo temporale.
Anche la determinazione della pena nell’ambito della fascia edittale appare sproporzionata rispetto al contesto complessivo in cui risulta maturato il fatto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare una impropria rivalutazione di segmenti del fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.
4.1 In particolare, quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione i giudici del merito hanno dato concreta e corretta applicazione al principio di diritto più volte enunciato da questa Corte secondo cui non è configurabile l’attenuante della provocazione quando l’esistenza di pregressi contrasti tra autore del fatto e vittima abbia progressivamente condotto a reciproche aggressioni e ripicche in termini tali da non consentire l’attribuzione all’uno o all’altra di uno specifico fatto ingiusto quale causa immediata della reazione (in detti termini Sez. I n. 26847 del 1.7.2010, rv 247720; Sez. V n. 27698 del 4.5.2018, rv 273556).
Si tratta di un principio cui il Collegio intende dare continuità, posto che il riconoscimento della attenuante postula che lo ‘stato d’ira’ non sia derivato da una contesa caratterizzata da offese reciproche, come nel caso in esame.
Non vi è pertanto alcun profilo di illogicità nel ragionamento seguito dalla Corte di secondo grado.
4.2 Anche in punto di determinazione della pena, come si è evidenziato in sede di merito, le particolari condizioni soggettive e personali hanno trovato ampio riconoscimento nella applicazione delle circostanze attenuanti generiche, lì dove la determinazione della pena-base ha tenuto conto dei profili di gravità oggettiva della condotta, in modo non rivalutabile in sede di legittimità, stante la congrua motivazione espressa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 1 febbraio 2024
Il Presidente ) Consigliere estensore
Il