Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9459 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9459 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME Palmi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/10/2024 della Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso e le memorie depositate dalle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME , che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
lette le conclusioni del difensore della parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, AVV_NOTAIO, che ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno e depositato comparsa conclusionale e nota-spese;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO , che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 01 ottobre 2024 con cui la Corte di
Appello di Reggio Calabria, ha confermato la sentenza emessa, in data 14 febbraio 2020, dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, che lo aveva condanNOME alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.
Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 416 -bis .1, comma terzo, cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione.
La difesa assume che la Corte territoriale avrebbe respinto la richiesta difensiva valorizzando esclusivamente il lungo periodo di detenzione sofferto dal COGNOME, ritenuto ostativo alla conoscenza delle dinamiche interne della cosca e, dunque, idoneo a circoscrivere le sue dichiarazioni a fatti già accertati. Tale argomentazione, secondo la prospettazione difensiva, si porrebbe in contrasto con quanto affermato dal primo giudice, il quale avrebbe comunque attribuito rilievo alle propalazioni del dichiarante «nell’epilogo di conferma della sua appartenenza alla cosca» (cfr. pag. 1 del ricorso).
Si sostiene, inoltre, che i giudici di appello si sarebbero limitati a un’adesione meramente per relationem alla decisione di primo grado, omettendo di confrontarsi con il motivo di gravame mediante il quale era stata denunciata la contraddittorietà della sentenza del giudice dell’udienza preliminare. In particolare, quest’ultimo, dopo aver affermato che l’operatività della cosca -almeno fino al giugno 2018 -risultava desumibile dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, avrebbe tuttavia escluso che il COGNOME avesse fornito apporti dichiarativi concreti e specifici in relazione alle condotte oggetto di giudizio. Da tale asserita incongruenza discenderebbero, secondo la difesa, tanto il vizio motivazionale in ordine al diniego dell’attenuante quanto l’erronea applicazione dell’art. 416 -bis .1, comma terzo, cod. pen., disposizione che -alla luce della costante giurisprudenza di legittimità -consentirebbe il riconoscimento della circostanza attenuante anche in presenza di un contributo solo parziale, purché connotato da obiettiva utilità.
A giudizio della difesa , l’istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato la serietà e la rilevanza dell’apporto collaborativo del COGNOME, dovendosi ricondurre l’eventuale incompletezza delle dichiarazioni alla lunga e ininterrotta carcerazione cui egli è stato sottoposto.
Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, deduce violazione degli artt. 649 cod. pen., 4 del Prot. 7 CEDU e 50 CDFUE.
La Corte distrettuale non avrebbe esamiNOME il motivo di appello con cui era stato dedotto che la condanna di primo grado aveva ad oggetto condotte già coperte da giudicato, in quanto riferite, almeno in parte, a un arco temporale coincidente con quello per il quale il ricorrente era stato definitivamente condanNOME per la partecipazione al clan COGNOME.
Secondo la prospettazione difensiva, l’imputazione oggetto del presente giudizio si sovrapporrebbe, sotto il profilo storico-naturalistico, a quella già definita con sentenza irrevocabile, con conseguente violazione del divieto di un secondo giudizio per il medesimo fatto. A sostegno della censura viene richiamato il principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui l’identità del fatto, ai fini dell’operatività del ne bis in idem , deve essere verificata alla luce dei criteri della coincidenza naturalistica dell’episodio storico, con riferimento a tempo, luogo, condotta e soggetto agente.
Il difensore del ricorrente, in data 5 gennaio 2026, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
Il difensore della parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, in data 23 gennaio 2026, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con cui ha chiesto la condanna del ricorrente al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile per le ragioni che seguono.
La sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi in ordine alle statuizioni oggetto dei ricorsi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l’ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 28065401).
Il primo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
I giudici di appello, con motivazione puntualmente ancorata alle risultanze istruttorie e priva di aporie logiche o giuridiche, hanno escluso che alle propalazioni del ricorrente potesse attribuirsi carattere decisivo ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto di contestazione, come diffusamente illustrato alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata.
È stato, in particolare, rilevato che il COGNOME, pur avendo genericamente ammesso la propria ininterrotta appartenenza al sodalizio sin da epoca risalente e fino alla scelta collaborativa maturata nel settembre 2019, ha reso dichiarazioni riferite in larga parte al parallelo procedimento penale denomiNOME Grifone, negando, peraltro, la riconducibilità alla consorteria delle condotte delittuose oggetto del presente giudizio. I giudici di merito hanno di conseguenza evidenziato come , a prescindere dall’effettività in astratto del contributo collaborativo offerto, non emergessero, con riferimento ai reati per cui si procede, apporti dichiarativi specifici, concreti e dotati di effettiva incidenza probatoria.
La Corte distrettuale ha, altresì, rimarcato che la scelta di intraprendere il percorso collaborativo non è stata accompagnata da un apporto informativo concreto, tempestivo e funzionale alla disarticolazione del sodalizio mafioso, valorizzando le stesse dichiarazioni del COGNOME, il quale aveva chiarito che, l’a mmissione di essere partecipe della cosca, era stata dettata prevalentemente dall’esigenza di giustificare la collaborazione avviata con le autorità e di accedere ai benefici previsti per i collaboratori di giustizia, piuttosto che da una reale capacità di incidere in modo significativo sull’attività investigativa.
La Corte territoriale ha, infine, correttamente rimarcato come gli apporti dichiarativi del COGNOME si fossero caratterizzati per genericità, intrinseca contraddittorietà e assenza di riscontri esterni, circostanze che avevano condotto alla revoca del programma di protezione nel 2021, motivata sul rilievo che l’imputato, detenuto ininterrottamente per lunghi periodi in larga parte in regime di cui all’art. 41 -bis ord. pen. -non disponeva di conoscenze dirette e attuali sulle dinamiche associative esterne.
I giudici di merito hanno, pertanto, dato continuità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’applicazione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 8 del decreto -legge n. 152 del 1991 non può essere fondata su un mero atteggiamento di resipiscenza né sulla sola confessione delle proprie responsabilità né, ancora, sulla rappresentazione di circostanze marginali o di secondaria rilevanza, ma presuppone una collaborazione concreta, effettiva e causalmente apprezzabile, idonea sia a prevenire la protrazione o l’aggravamento dell’attività delittuosa, sia a fornire agli organi inquirenti elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l’individuazione dei responsabili (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190-01).
Va, in proposito, puntualizzato che la valutazione demandata al giudice di merito in ordine alla configurabilità della speciale attenuante della dissociazione deve necessariamente circoscriversi al contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato nel singolo procedimento e con riferimento ai reati per i quali si procede, poiché solo in relazione a tali fatti può essere scrutinata la concretezza e la decisività dell’apporto collaborativo, restando estranei a tale giudizio i contributi eventualmente forniti in distinti procedimenti penali (Sez. 2, n. 46385 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282439-02).
Alla luce dei richiamati princìpi, la decisione dei giudici di merito di escludere l’invocata attenuante, sul rilievo dell’assenza di una collaborazione dotata di effettiva incidenza rispetto ai reati oggetto del presente giudizio – pur avendo riconosciuto una limitata utilità dell’apporto collaborativo in relazione a vicende già giudicate – si appalesa immune da censure in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione congrua, logicamente coerente e pienamente conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento.
Il secondo motivo proposto dal COGNOME è generico e non consentito poiché investe una questione non tempestivamente devoluta con l’atto di a ppello e, per di più, non riconducibile a profili rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
3.1. L’accesso agli atti del procedimento consentito e, anzi, necessario ai fini della verifica delle questioni processuali -evidenzia che, con l’originario atto di appello, il COGNOME aveva articolato censure esclusivamente concernenti: la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 416 -bis .1, comma terzo, cod. pen.; l’esclusione della recidiva reiterata contestata nonché la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio in senso più favorevole.
La dedotta violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. è stata, invece, sollevata per la prima volta all’udienza di trattazione del giudizio di appello, come risulta dal verbale del 01 ottobre 2024 e dalla memoria difensiva in quella sede depositata, con i relativi allegati.
Il Collegio ritiene di dare continuità al principio di diritto secondo cui gli atti difensivi che introducono questioni ulteriori rispetto a quelle devolute con i motivi di appello non possono qualificarsi quali memorie o richieste ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., ma soggiacciono alla disciplina dei motivi nuovi di cui all’art. 585, comma 4 , cod. proc. pen. Ne discende che l’obbligo del giudice di appello di esaminare una memoria difensiva sussiste solo nella misura in cui il
suo contenuto sia correlato alle questioni già devolute con l’impugnazione (Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493-01; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076-01; da ultimo, Sez. 1, n. 41729 del 27/20/2025, Piacente, non massimata).
Ne consegue che, nel caso di specie, trattandosi di censura nuova e non riconducibile ad alcuno dei motivi originariamente proposti, la Corte territoriale ha legittimamente omesso di esaminare l’eccezione di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. in quanto inammissibile.
3.2. Ciò premesso, va ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, proprio in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. In tale prospettiva, l’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione questioni che avrebbe dovuto sottoporre, nei tempi e nelle forme previste, al giudice competente. Pertanto, le censure formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto ‘punti della decisione’ ormai sottratti al sindacato giurisdizionale per aver acquisito stabilità in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum non possono in questa sede essere scrutinate (Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 1984, NOME COGNOME, Rv. 163151-01; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 41735 del 18/09/2025, COGNOME, non massimata).
3.3. Fermo quanto precede, va peraltro rilevato che il ricorrente si è limitato ad affermare, in termini meramente assertivi, la coincidenza tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli per i quali il COGNOME è stato condanNOME alla pena di anni cinque di reclusione con pronuncia divenuta irrevocabile, deducendo, su tale presupposto, la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.
Tuttavia, a fronte di tale doglianza, il ricorrente non ha assolto all’onere di allegazione necessario ai fini del relativo scrutinio in sede di legittimità, omettendo di depositare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. 71/2020 e di indicare puntualmente i passaggi rilevanti ai fini della comparazione tra i fatti oggetto dei due giudizi e necessari per dimostrare la dedotta identità storico-naturalistica dei fatti.
Ne deriva, come necessario corollario, la rilevata violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari a consentire alla Corte il controllo della fondatezza
della censura sulla base degli atti specificamente indicati e prodotti, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca e acquisizione degli atti del processo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071-01; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01).
4 . All’inammissibilità de l ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Deve essere, infine, disposto il rigetto della richiesta della liquidazione delle spese di fase depositata dalla parte civile in data 23 gennaio 2026, dovendo darsi seguito al principio di diritto secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma, come accaduto nel caso di specie, si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Così deciso il 5 febbraio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME