Attenuante del lucro di speciale tenuità: i limiti del ricorso in Cassazione
L’attenuante del lucro di speciale tenuità è un istituto giuridico che mira a mitigare la sanzione penale quando il vantaggio economico derivante dal reato è oggettivamente minimo. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione rigorosa da parte dei giudici di merito, i cui esiti sono difficilmente ribaltabili nei gradi successivi di giudizio.
Il caso in esame
Un cittadino, condannato in sede di appello per reati legati al traffico di stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il diniego della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. La difesa sosteneva che il profitto conseguito fosse talmente esiguo da giustificare una riduzione della pena. Il ricorso si basava su presunti vizi di motivazione e violazione di legge da parte della Corte territoriale.
L’applicazione dell’attenuante del lucro di speciale tenuità
La Corte di Cassazione ha analizzato la doglianza rilevando come il motivo di ricorso fosse, in realtà, non consentito in sede di legittimità. La questione del trattamento punitivo e del riconoscimento delle attenuanti attiene infatti alla valutazione dei fatti. Quando il giudice di merito fornisce una spiegazione adeguata e priva di contraddizioni logiche sul perché un lucro non possa definirsi di “speciale tenuità”, la Cassazione non può intervenire per sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Il ruolo della motivazione nel giudizio di merito
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già esaminato le deduzioni difensive, concludendo che non vi fossero i presupposti per applicare lo sconto di pena. Tale decisione è stata ritenuta insindacabile poiché sorretta da un esame completo della vicenda. La mera riproposizione in Cassazione delle stesse tesi difensive già respinte nel merito conduce inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria ordinanza sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa alla Cassazione. I giudici hanno rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente motivato il diniego dell’attenuante, spiegando in modo logico le ragioni per cui il lucro conseguito non presentava i caratteri della speciale tenuità richiesti dalla norma. La motivazione è stata giudicata sufficiente e non illogica, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
La decisione conferma il rigore con cui la Cassazione approccia i ricorsi che tentano di trasformare questioni di merito in questioni di legittimità. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna precedente, ma anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stato disposto il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un ricorso manifestamente infondato. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una valutazione tecnica preventiva sulla fondatezza dei motivi di impugnazione.
Quando si può richiedere l’attenuante del lucro di speciale tenuità?
Si può richiedere quando il vantaggio economico ottenuto dal reato è di valore monetario estremamente ridotto e di minima entità oggettiva.
La Cassazione può decidere se un profitto è di speciale tenuità?
No, la Cassazione verifica solo se il giudice di merito ha motivato in modo logico e corretto la sua decisione, senza riesaminare il valore del profitto.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e solitamente una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50174 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, COGNOME COGNOME, condannato in giudizio abbreviato alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione e 800 C di multa per il reato continuato d all’art. 73 comma 5 del d.P.R. 309/90, deduce violazione di legge e vizio di motivazione pe diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto inere al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adegua esame delle deduzioni difensive – in questa sede meramente riprodotte – avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato, con valutazione di merito qui insindacabile, le ragioni cui non poteva dirsi conseguito un lucro di speciale tenuità;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 novembre 2023.