Attenuante del danno patrimoniale: quando il lucro nega il beneficio
L’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rappresenta un tema centrale nel diritto penale, specialmente nei reati legati al traffico di stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di operatività di questa circostanza attenuante quando il profitto potenziale derivante dal reato non appare affatto esiguo. La decisione analizza come la capacità di generare reddito illecito influisca direttamente sulla determinazione della pena.
Il caso e il ricorso in Cassazione
Un soggetto condannato in secondo grado ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte lamentando l’eccessività della pena inflitta e, in particolare, la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. Secondo la difesa, il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato in una cornice di minore gravità, permettendo una riduzione del trattamento sanzionatorio complessivo.
La valutazione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno esaminato la congruità della motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Il punto nodale della controversia risiede nel rapporto tra la condotta criminosa e l’entità del danno o del lucro. La Cassazione ha ribadito che, per l’invocata attenuante del danno patrimoniale, non è sufficiente una valutazione astratta, ma occorre guardare ai dati oggettivi emersi durante il processo, come la quantità di merce detenuta e la sua destinazione al mercato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella corretta analisi dei giudici di merito circa la quantità della sostanza stupefacente sequestrata. Tale elemento è stato considerato indicativo di una capacità di commercializzazione non trascurabile. La Corte ha chiarito che il potenziale lucro illecito correlato alla vendita della droga esclude in radice la possibilità di qualificare l’evento come di “speciale tenuità”. Inoltre, la sentenza impugnata è stata ritenuta solida poiché ha adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, evidenziando che il distacco della pena dal minimo edittale era comunque contenuto e giustificato dalla gravità specifica del fatto. L’assenza di illogicità nella motivazione rende le valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento conferma un orientamento rigoroso: nei reati che prevedono una proiezione economica, come lo spaccio, l’attenuante del danno patrimoniale non può essere concessa se esiste una potenzialità di guadagno rilevante. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, quale sanzione per aver proposto un ricorso privo di fondamento giuridico.
Quando si applica l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale?
Si applica quando il danno causato o il lucro conseguito dal reato sono di entità economica lievissima, valutata oggettivamente dal giudice al momento del fatto.
Perché la quantità di droga impedisce il riconoscimento di questa attenuante?
Una quantità significativa di sostanza indica una potenzialità di spaccio e un lucro illecito elevato, elementi che contrastano con il concetto di speciale tenuità richiesto dalla legge.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’obbligo di pagare le spese del procedimento e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40881 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40881 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché afferente alla determinazione del trattamen punitivo e alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’ad 62 n. 4 benché la sente impugnata, su entrambe tali temi, alla luce della quantità della sostanza detenuta e de possibilità di lucro illecito correlate alla potenziale commercializzazione della stessa, a sorretta da sufficiente ( considerato anche il distacco non così rilevante dal minimo editta non illogica né contraddittoria motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive su punto, così da porre le relative valutazioni al riparo da censure prospettabili in sede di legi rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2023.