Attenuante del danno nella rapina: non conta solo il valore rubato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale per la valutazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nel reato di rapina. La decisione sottolinea come, in questi casi, il giudice non debba limitarsi a considerare il mero valore economico dei beni sottratti, ma debba effettuare una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i pregiudizi subiti dalla vittima, compresi quelli alla persona. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il caso in esame
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado per i reati di rapina e lesioni, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si basavano su tre punti principali:
1. Un vizio di motivazione riguardo la sua responsabilità penale.
2. Un’errata applicazione della norma sulla recidiva (art. 99 c.p.).
3. Il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
La Corte di Appello aveva confermato la condanna, ritenendo le argomentazioni della difesa infondate e supportando la propria decisione con le risultanze processuali.
La valutazione dell’attenuante del danno e la decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutti i motivi sollevati. I primi due motivi sono stati giudicati ‘aspecifici’, in quanto mere ripetizioni di argomenti già ampiamente e logicamente trattati dalla Corte territoriale. È sul terzo motivo, tuttavia, che l’ordinanza offre gli spunti più interessanti.
La difesa sosteneva che il danno patrimoniale causato fosse di lieve entità, chiedendo quindi l’applicazione della relativa attenuante. La Cassazione ha ritenuto questa censura ‘manifestamente infondata’, aderendo pienamente alla valutazione fatta dai giudici di merito.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella natura ‘plurioffensiva’ del delitto di rapina. Questo reato non lede soltanto il patrimonio della vittima, ma anche e soprattutto la sua libertà personale e la sua integrità fisica e morale. Di conseguenza, per poter applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene sottratto abbia un modesto valore economico.
I giudici hanno chiarito che è necessario valutare anche tutti gli altri ‘effetti dannosi’ subiti dalla persona offesa. Il danno complessivo, che include la violenza o la minaccia subita, l’impatto psicologico e le eventuali lesioni fisiche, deve essere considerato nella sua interezza. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il ‘significativo danno complessivo subito dalla persona offesa’, escludendo così la possibilità di riconoscere l’attenuante. Questa interpretazione è conforme a un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Conclusioni
L’ordinanza n. 9137/2024 della Corte di Cassazione conferma un principio di diritto cruciale: la valutazione per la concessione dell’attenuante del danno in un reato come la rapina deve essere globale. Il focus si sposta dal semplice valore dell’oggetto rubato alla totalità del pregiudizio arrecato alla vittima. Questa visione garantisce una maggiore tutela per le persone offese da reati che ne compromettono l’integrità psicofisica, ribadendo che la violenza sulla persona ha un peso preponderante rispetto al danno puramente patrimoniale. La decisione serve da monito, chiarendo che la lieve entità del bottino non è di per sé sufficiente a mitigare la gravità di un’azione violenta.
Quando si può applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità in un reato di rapina?
Non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico. È necessario valutare anche gli altri effetti dannosi subiti dalla vittima, considerando la natura plurioffensiva del reato che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona. Il danno complessivo deve essere di lieve entità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono ‘aspecifici’, ovvero se si limitano a reiterare argomentazioni fattuali già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare questioni di legittimità o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Come viene valutata la recidiva?
La recidiva viene valutata considerando la ‘progressione criminosa’ dell’imputato. La pluralità di delitti posti in essere può rendere evidente una ‘pericolosità ingravescente’, e la commissione di un nuovo reato diventa la dimostrazione ulteriore di tale pericolosità, giustificando così il riconoscimento della recidiva e il relativo aumento di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BISCEGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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173. R.G. FNUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato è aspecifico in quanto reiterativo di motivi fattuali già dedotti in appello ed affrontati in termi precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di rapina e lesioni;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de quo è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di tenue entità è manifestamente infondato. La Corte territoriale, valorizzando il significativo danno complessivo subito dalla persona offesa (pag. 8 della sentenza di appello) ha dato seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (vedi Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, COGNOME, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695-01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consigtrestensore
Il Pr idente