L’Attenuante per Danno Tenue: Non Basta il Basso Valore del Bottino
L’applicazione della circostanza attenuante danno tenue, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa attenuante, sottolineando come la valutazione del giudice non possa limitarsi al solo valore economico del danno, ma debba estendersi al contesto complessivo del fatto e alla personalità dell’imputato. Vediamo nel dettaglio la decisione.
I Fatti del Caso: Furto Aggravato e Ricorso in Appello
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo grado per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, pur dichiarando il non doversi procedere per un altro capo d’imputazione a causa della mancanza di querela.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il Ricorso in Cassazione e l’Attenuante Danno Tenue
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero correttamente applicato la legge penale, negandogli il beneficio previsto per i reati che causano un danno economico quasi irrisorio. La difesa sosteneva che il valore della refurtiva fosse così basso da giustificare una riduzione della pena.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali: in primo luogo, perché si trattava di una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello; in secondo luogo, perché era manifestamente infondato nel merito.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito un principio consolidato, definito come ius receptum, secondo cui il riconoscimento dell’attenuante danno tenue richiede una valutazione che va oltre il semplice valore materiale del bene sottratto. Il giudice deve considerare tutte le connotazioni del fatto criminoso.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già evidenziato elementi cruciali che ostacolavano la concessione del beneficio:
1. Stile di Vita Criminogeno: Era emerso che l’imputato fosse dedito a commettere attività criminose per il proprio sostentamento. Questa abitualità nel delinquere è un fattore che aggrava la valutazione complessiva della sua condotta.
2. Assenza di Resipiscenza: L’imputato non aveva mostrato alcun segno di pentimento o ravvedimento per le sue azioni. La mancanza di resipiscenza indica una persistenza nel proposito criminoso che è incompatibile con la concessione di un’attenuante basata sulla scarsa offensività del fatto.
In sostanza, il pregiudizio causato, per essere considerato ‘lievissimo’, deve essere tale in un contesto generale di non particolare allarme sociale. Quando invece il reato si inserisce in un quadro di delinquenza abituale, anche un danno di valore irrisorio non può beneficiare dell’attenuante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione conferma che l’applicazione delle circostanze attenuanti non è un automatismo legato a singoli elementi, come il valore economico del danno. Il giudice ha il dovere di effettuare una valutazione globale e approfondita che tenga conto della personalità dell’imputato e del contesto in cui il reato è stato commesso. Questa ordinanza serve da monito: uno stile di vita dedito al crimine e l’assenza di pentimento sono elementi che precludono l’accesso a benefici come l’attenuante danno tenue, anche di fronte a un furto di modesto valore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si applica la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità?
Questa attenuante si applica quando il pregiudizio economico causato dal reato è lievissimo, ossia di valore pressoché irrisorio. Tuttavia, la valutazione non si limita al solo valore del bene, ma considera tutte le connotazioni complessive del fatto.
Il basso valore della cosa rubata è sufficiente per ottenere l’attenuante?
No. Come chiarito dalla Corte, il solo valore economico non è sufficiente. Il giudice deve valutare anche il contesto generale, inclusa la condotta dell’imputato, la sua storia criminale e l’eventuale dimostrazione di pentimento.
Perché in questo caso specifico l’attenuante non è stata concessa?
Non è stata concessa perché l’imputato era dedito a commettere attività criminose per il proprio sostentamento e non aveva mostrato alcun segno di resipiscenza (pentimento). Questi elementi sono stati ritenuti incompatibili con la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28149 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, che, dichiarando di non doversi procedere per il delitto di cui al capo B), perché l’azione penale non poteva essere proseguita per difetto di querela, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e del delitto aggravato di resistenza a un pubblico ufficiale;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, già ritenute infondate dalla Corte di merito con motivazione corretta sul piano giuridico e aderente alle emergenze fattuali;
ritenuto che le conclusioni prospettate dall’imputato siano, altresì, manifestamente infondate, posto che è ius receptum che il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta ma alle complessive connotazioni del fatto (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Rv. 275950 – 01), laddove la Corte di merito ha ben chiarito come l’imputato fosse dedito a commettere attività criminose, traendo da quest’ultime il proprio sostentamento e senza avere maturato alcun segno di resipiscenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
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