L’Attenuante per Danno di Speciale Tenuità non si Applica alla Rapina
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale riguardo l’applicazione dell’attenuante danno speciale tenuità nel contesto del reato di rapina. La Suprema Corte ha stabilito che la valutazione non può limitarsi al solo valore economico del bene sottratto, ma deve necessariamente includere il danno complessivo arrecato alla vittima.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato in primo e secondo grado per il reato di rapina. La difesa dell’imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Torino, lamentando un’errata interpretazione dell’articolo 62, n. 4 del codice penale, ovvero la mancata concessione della circostanza attenuante danno speciale tenuità. Secondo il ricorrente, il valore esiguo del bene sottratto avrebbe dovuto giustificare una pena più mite.
L’Attenuante Danno Speciale Tenuità e la Natura della Rapina
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, cogliendo l’occasione per ribadire un principio di diritto consolidato. La rapina è un reato complesso, definito ‘plurioffensivo’. Questo significa che non offende un solo bene giuridico (il patrimonio), ma ne lede molteplici. Oltre alla sottrazione del bene, infatti, la rapina implica una violenza o una minaccia contro la persona, ledendone la libertà, l’integrità fisica e morale.
Per questo motivo, ai fini della configurabilità dell’attenuante danno speciale tenuità, non è sufficiente considerare il ‘modestissimo valore del bene mobile sottratto’. È indispensabile, invece, procedere a una valutazione globale che tenga conto anche degli effetti dannosi connessi alla lesione della persona. La violenza o la minaccia sono elementi costitutivi del reato e il danno che ne deriva non può essere ignorato.
I Limiti del Ricorso in Cassazione
La Corte ha inoltre sottolineato come le doglianze presentate nel ricorso non evidenziassero reali violazioni di legge o manifeste illogicità nella sentenza impugnata. Piuttosto, esse miravano a sollecitare un nuovo esame del merito della vicenda, chiedendo alla Cassazione di riconsiderare le valutazioni già compiute dai giudici dei gradi precedenti. Questo tipo di richiesta esula dalle competenze della Corte di legittimità, il cui compito non è rivalutare le prove, ma assicurare la corretta applicazione del diritto. Sono inammissibili, pertanto, tutte quelle censure che contestano la ‘persuasività’ o ‘l’adeguatezza’ della motivazione, senza dimostrarne la palese illogicità o contraddittorietà.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza si fondano su due pilastri. Il primo è la natura plurioffensiva della rapina: il danno patrimoniale è solo una delle componenti dell’offesa, e spesso non la più grave. Il danno alla persona, alla sua sicurezza e libertà, è un elemento centrale che impedisce di qualificare il fatto come di ‘speciale tenuità’ basandosi solo sul valore di un cellulare o di pochi euro. Il secondo pilastro è procedurale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione. Il ricorrente, in questo caso, non ha dimostrato un vizio di legittimità, ma ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già respinte in appello, sperando in una diversa valutazione probatoria, cosa non consentita.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma con forza che per valutare la gravità di una rapina, il giudice deve guardare oltre il valore dell’oggetto rubato. La violenza e la minaccia sono elementi che qualificano il reato e ne determinano la gravità, rendendo quasi sempre inapplicabile l’attenuante danno speciale tenuità. La decisione serve anche come monito sui limiti del ricorso per cassazione: non è una sede per contestare l’apprezzamento dei fatti operato dai giudici di merito, a meno che non si dimostri una palese e incontrovertibile illogicità nel loro ragionamento.
Perché l’attenuante del danno di speciale tenuità non è stata applicata in questo caso di rapina?
Perché la rapina è un reato ‘plurioffensivo’, che non lede solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona. La Corte ha specificato che, per concedere l’attenuante, non basta considerare il basso valore del bene sottratto, ma bisogna valutare il danno complessivo, inclusa la violenza o la minaccia esercitata sulla vittima.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘manifestamente infondato’?
Significa che il ricorso non presenta argomenti validi per essere discusso. In questo caso, le critiche mosse alla sentenza precedente non riguardavano vere e proprie violazioni di legge o difetti logici della motivazione, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Quali sono i limiti di un ricorso alla Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Un ricorso in Cassazione non può contestare la persuasività, l’adeguatezza o la puntualità della motivazione di una sentenza. È possibile denunciare solo vizi gravi come la mancanza totale di motivazione, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà, su aspetti essenziali del processo. Non è possibile chiedere alla Corte di rivalutare le prove o di giungere a conclusioni diverse basate su una differente interpretazione dei fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45951 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in data 22/12/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 30/05/2022 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di rapina.
Deduce:
Erronea interpretazione dell’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e vizio di motivazione.
Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di un principio di diritto più volte ribadito d questa Corte, secondo il quale «in tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula i solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto», (Sez. 2, Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01).
A ciò si aggiunga che le doglianze articolate nel ricorso non sono in realtà volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Allora, vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spesso della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.