L’Attenuante del Danno di Speciale Tenuità nella Rapina: Oltre il Valore Economico
Quando si parla di reati contro il patrimonio, come la rapina, spesso ci si concentra sul valore economico del bene sottratto. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che la valutazione non può essere così semplicistica, soprattutto quando è coinvolta la violenza. La Corte ha stabilito che per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità nel reato di rapina, il giudice deve considerare non solo il valore della refurtiva, ma anche, e soprattutto, gli effetti dannosi sulla vittima.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per rapina. La difesa aveva richiesto il riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale, sostenendo che il danno patrimoniale causato fosse di lieve entità. La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta e, di conseguenza, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento di tale circostanza.
L’Attenuante Danno Speciale Tenuità e la Natura della Rapina
Il punto centrale della questione giuridica risiede nella natura stessa del reato di rapina. A differenza del furto, la rapina è un reato “plurioffensivo”. Ciò significa che non lede un solo bene giuridico (il patrimonio), ma ne aggredisce molteplici. In particolare, la rapina colpisce:
1. Il patrimonio: attraverso la sottrazione del bene mobile.
2. L’integrità fisica e morale: attraverso la violenza o la minaccia esercitata sulla persona.
3. La libertà personale: poiché la vittima è costretta a subire la sottrazione contro la sua volontà.
Proprio in virtù di questa complessità, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui la valutazione per l’attenuante del danno di speciale tenuità non può limitarsi al solo aspetto economico. Il giudice deve effettuare una valutazione globale, che tenga conto di tutti gli effetti dannosi della condotta, inclusi quelli non patrimoniali subiti dalla vittima.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per un vizio di specificità. I giudici hanno sottolineato come il ricorrente si sia limitato a riproporre la propria richiesta senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva correttamente spiegato che la configurabilità dell’attenuante non può essere legata esclusivamente al “modestissimo valore economico della cosa mobile”.
La Suprema Corte ha ribadito che è necessario valutare anche “gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia”. Ignorare l’impatto sulla vittima significherebbe non comprendere la reale gravità del reato di rapina. Di conseguenza, il ricorso, essendo generico e non avendo contestato nel merito questo principio fondamentale, è stato ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima, di natura processuale, è che un ricorso in Cassazione deve essere specifico e puntuale, dialogando criticamente con la sentenza impugnata e non limitandosi a ripetere le proprie tesi. La seconda, di natura sostanziale, chiarisce definitivamente che nel reato di rapina, la violenza sulla persona ha un peso determinante. Anche di fronte a un bottino di valore irrisorio, la lesione alla libertà e all’integrità fisica e morale della vittima può essere sufficiente a escludere l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
È possibile ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità per il reato di rapina?
Sì, ma la valutazione è complessa. Non è sufficiente che il valore del bene sottratto sia minimo; il giudice deve considerare anche l’impatto della violenza o della minaccia sulla vittima. Se l’offesa alla persona è significativa, l’attenuante può essere esclusa.
Perché la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità. La difesa non ha contestato in modo puntuale le argomentazioni della sentenza d’appello, che aveva già spiegato perché l’attenuante non fosse applicabile, ma si è limitata a riproporre la richiesta in modo generico.
Cosa significa che la rapina è un reato “plurioffensivo”?
Significa che la rapina lede più beni giuridici contemporaneamente. Non danneggia solo il patrimonio della vittima (attraverso la sottrazione del bene), ma anche la sua libertà personale, la sua integrità fisica e quella morale a causa della violenza o della minaccia subita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazione puntualmente riferita alle emergenze istruttorie (cfr., pag. 3 della sentenza), la richiesta difensiva che è stata in questa sede riproposta senza tenere in alcun conto la sentenza impugnata e senza confrontarsi con le considerazioni spese dal giudice di merito che, peraltro, ha dato continuità al principio secondo cui la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina non è legata esclusivamente al modestissimo valore economico della cosa mobile occorrendo piuttosto valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., tra le tante, Sez. 2 n. 28269 del 31/05/2023, COGNOME, Rv. 284868 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2024.