Attenuante danno speciale tenuità: quando non si applica nella rapina
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità nel reato di rapina. La decisione sottolinea come la natura plurioffensiva di questo reato imponga una valutazione che va oltre il semplice valore economico del bene sottratto, concentrandosi anche sulla violenza o minaccia perpetrata ai danni della vittima. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di rapina. La difesa dell’imputato aveva richiesto il riconoscimento dell’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, sostenendo che il danno patrimoniale causato fosse di entità particolarmente lieve. La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta. Di conseguenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione sull’attenuante del danno di speciale tenuità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità in un delitto di rapina, non è sufficiente accertare che il bene mobile sottratto abbia un valore economico modestissimo.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la propria decisione sulla natura complessa del reato di rapina. Questo delitto, infatti, non lede solamente il patrimonio della vittima, ma anche la sua libertà, integrità fisica e morale. La violenza o la minaccia sono elementi costitutivi del reato e producono un danno alla persona che non può essere ignorato.
I giudici hanno specificato che l’attenuante può essere concessa solo quando la valutazione complessiva del pregiudizio – sia quello patrimoniale sia quello alla persona – risulti di speciale tenuità. Questa valutazione è un apprezzamento di merito, riservato al giudice che esamina i fatti, e non può essere contestato in sede di legittimità se la motivazione è logica e priva di vizi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’attenuante non solo per il valore del bene, ma soprattutto per le modalità della condotta: l’aggressore aveva afferrato la vittima al collo. Questo gesto è stato considerato una forma di violenza che, di per sé, impedisce di considerare il danno complessivo come lieve, giustificando pienamente il mancato riconoscimento del beneficio.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale cruciale: nella rapina, la violenza sulla persona ha un peso determinante nella valutazione della gravità del fatto. Anche se il bottino è di valore irrisorio, la modalità aggressiva della condotta può essere sufficiente a escludere l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, questa decisione serve a ricordare che la tutela dell’integrità della persona prevale sulla mera quantificazione economica del danno patrimoniale in reati che, come la rapina, offendono più beni giuridici contemporaneamente.
Per applicare l’attenuante del danno di speciale tenuità in una rapina, è sufficiente che il valore del bene rubato sia minimo?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che, essendo la rapina un reato che offende sia il patrimonio che la persona, è necessaria una valutazione complessiva del pregiudizio, che includa anche il danno alla persona.
Quali elementi, oltre al valore economico, vengono considerati per valutare il danno in un reato di rapina?
Vengono considerati anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, come la violenza o la minaccia esercitata, che ledono la libertà e l’integrità fisica e morale della vittima.
In questo caso specifico, perché l’attenuante è stata esclusa nonostante il modesto valore del bene sottratto?
L’attenuante è stata esclusa a causa delle particolari modalità della condotta. Il fatto che la persona offesa sia stata afferrata al collo è stato ritenuto un atto di violenza tale da impedire di qualificare il pregiudizio complessivo come di “speciale tenuità”.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 07/08/1987
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione dell’ingiusto profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logicogiuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685 – 01);
peraltro, i giudici del merito a pag. 6 della sentenza impugnata nell’escludere l’attenuante, con motivazione congrua e priva di illogicità, hanno correttamente ritenuto che le complessive modalità del fatto sia sotto il profilo dell’oggettivo valore economico del bene sottratto, sia dalle particolari modalità di estrinsecazione della condotta (la persona offesa veniva afferrata al collo) portano senz’altro ad escludere l’applicazione dell’invocata attenuante;
rilevato che, nulla aggiungendo le conclusioni della difesa in data 30/10/2024, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente