Attenuante Danno Patrimoniale e Ricettazione: La Cassazione sul Divieto di Cumulo
Il riconoscimento di un’ attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità può essere un elemento decisivo nel determinare l’entità della pena. Tuttavia, cosa accade quando una circostanza attenuante speciale, prevista per uno specifico reato, si basa sullo stesso presupposto di quella comune? Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il divieto di duplicare la valutazione di un medesimo elemento a favore dell’imputato, anche quando si parla di circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione aggravata. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per aver ricevuto una bicicletta di provenienza illecita. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la sua colpevolezza. Il punto centrale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione non riguardava la sussistenza del reato, ma una questione prettamente giuridica: il mancato riconoscimento dell’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Questione Giuridica: Cumulo tra Attenuante Comune e Speciale
Il ricorrente sosteneva di aver diritto a un’ulteriore riduzione della pena in virtù del modesto valore economico della bicicletta. Tuttavia, i giudici di merito avevano già tenuto conto di questo aspetto. Infatti, avevano applicato l’attenuante speciale prevista specificamente per il reato di ricettazione dall’art. 648, comma 4, del codice penale, che prevede una pena diminuita proprio nei casi in cui il fatto sia di particolare tenuità. La questione giuridica sottoposta alla Suprema Corte era, quindi, se fosse possibile applicare entrambe le attenuanti – quella speciale per la ricettazione lieve e quella comune per il danno esiguo – basandosi sullo stesso identico elemento: il basso valore del bene.
La Decisione della Cassazione sull’Attenuante Danno Patrimoniale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura proposta “manifestamente infondata”. I giudici hanno chiarito che il modesto valore della bicicletta era già stato valutato e utilizzato dal primo giudice come fondamento per il riconoscimento dell’attenuante speciale. Pertanto, non era possibile considerare una seconda volta lo stesso elemento per applicare anche l’attenuante comune. Si sarebbe trattato di una duplicazione indebita dello stesso beneficio.
Le Motivazioni e l’Orientamento Giurisprudenziale sull’Attenuante Danno Patrimoniale
La Corte ha fondato la propria decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il principio cardine, espresso anche in precedenti sentenze, è quello del cosiddetto “ne bis in idem” sostanziale, che vieta di valutare due volte la stessa circostanza. La Suprema Corte ha specificato che, in tema di ricettazione, l’ attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.) è compatibile con la forma attenuata del delitto (art. 648, comma 4, c.p.) solo ed esclusivamente quando la valutazione del danno si basi su elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli già considerati per giudicare la particolare tenuità del fatto. Poiché nel caso di specie l’unico elemento era il valore del bene, il cumulo delle due attenuanti è stato correttamente escluso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza un principio di coerenza e logica giuridica: un singolo elemento fattuale non può generare un duplice effetto favorevole per l’imputato. La decisione impedisce un’ingiustificata riduzione della pena, assicurando che ogni circostanza venga valutata una sola volta. Per gli operatori del diritto, ciò significa prestare massima attenzione ai presupposti specifici di ciascuna attenuante per evitare di basare le proprie argomentazioni su elementi già “sfruttati” per ottenere un altro beneficio. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
È possibile ottenere sia l’attenuante speciale per la ricettazione di lieve entità (art. 648, comma 4, c.p.) sia quella comune per il danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.)?
No, secondo l’ordinanza non è possibile quando entrambe le attenuanti si basano sullo stesso e unico presupposto, come il modesto valore economico del bene, poiché la valutazione favorevole non può essere duplicata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché la censura proposta era manifestamente infondata. La richiesta di una seconda attenuante si basava su un elemento (il basso valore della bicicletta) che era già stato considerato dal giudice di primo grado per concedere l’attenuante speciale prevista per il reato di ricettazione.
Qual è il principio affermato dalla giurisprudenza costante citata nell’ordinanza?
Il principio è che l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione solo nel caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4456 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4456 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BACAU( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Marsala che, in data 9/12/2021, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di ricettazione aggravata, condannandolo alla pena ritenu giustizia;
-rilevato che la censura proposta in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62.n. 4 cod.pen. è manifestamente infondata in quanto il modesto valore economico della bicicletta è stato già considerato dal primo giudice e posto alla base del riconoscime dell’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod.pen. (sant. Trib. pag. 5); c giurisprudenza di legittimità con orientamento costante e consolidato ha affermato il princi secondo cui in tema di ricettazione la circostanza attenuante del danno patrimoniale speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cu valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenu del fatto (Sez. 7, Ord. n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673-01; Sez. 2. N. 43046 de 16/10/2007, Rv. 238508-01);
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente