Attenuante danno patrimoniale: non basta il valore irrisorio nella rapina
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità. La decisione chiarisce che, in reati complessi come la rapina, la valutazione non può limitarsi al mero valore economico del bene sottratto, ma deve considerare l’intera portata lesiva dell’azione criminale, compresa la violenza esercitata sulla vittima.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, soprattutto, della specifica attenuante prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Corte d’Appello aveva già riconosciuto le attenuanti generiche, ma, in sede di bilanciamento con le aggravanti, le aveva ritenute equivalenti, senza quindi procedere a una diminuzione di pena. Aveva inoltre negato l’applicazione dell’attenuante per il danno di lieve entità, motivando la sua decisione sulla base della giurisprudenza consolidata.
L’imputato ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, contestando la motivazione della corte territoriale e insistendo per una valutazione più favorevole.
La Decisione della Cassazione e l’analisi dell’attenuante danno patrimoniale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione dei giudici di secondo grado. La motivazione dell’ordinanza si sofferma su due punti principali, fornendo importanti chiarimenti sull’interpretazione delle norme.
In primo luogo, riguardo al bilanciamento delle circostanze, la Corte ha osservato che la decisione della Corte d’Appello era stata corretta e conforme a quanto previsto dall’art. 69 del codice penale, e che il ricorso non aveva sollevato contestazioni specifiche su questo punto.
Il cuore della pronuncia, tuttavia, risiede nell’analisi dell’attenuante danno patrimoniale. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale, già espresso in numerose sentenze precedenti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che, per concedere l’attenuante del danno di speciale tenuità, il pregiudizio economico deve essere ‘lievissimo’, quasi ‘irrisorio’. Questa valutazione, però, non può essere astratta o limitata al solo valore della cosa sottratta. È necessario considerare anche tutti gli altri ‘effetti pregiudizievoli’ che la vittima ha subito a causa del reato.
Questo principio assume un’importanza ancora maggiore nel caso della rapina. La rapina, infatti, è un reato ‘plurioffensivo’: non lede solamente il patrimonio della vittima, ma anche la sua libertà personale e la sua integrità fisica e morale, attraverso l’uso della violenza o della minaccia.
Di conseguenza, per poter applicare l’attenuante, non è sufficiente che il bottino sia di modesto valore. Il giudice deve compiere una valutazione complessiva, considerando anche gli effetti dannosi legati alla violenza o alla minaccia subita dalla persona offesa. Solo se il pregiudizio complessivo, sia patrimoniale che personale, risulta essere di ‘speciale tenuità’, allora si potrà concedere la diminuzione di pena. Questa valutazione è riservata al giudice di merito e non può essere contestata in Cassazione se è logicamente motivata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande rilevanza pratica. Stabilisce chiaramente che nei reati contro la persona e il patrimonio, come la rapina, la gravità del fatto non si misura solo dal valore economico degli oggetti. L’impatto sulla vittima, in termini di paura, trauma e lesioni, è un elemento centrale che il giudice deve sempre considerare. Pertanto, un danno economico minimo non è sufficiente, da solo, a giustificare l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale, se ad esso si accompagna una significativa aggressione alla sfera personale della vittima. La decisione finale ha visto il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno patrimoniale in questo caso di rapina?
Perché, secondo la Corte di Cassazione, per la concessione di tale attenuante non basta che il bene rubato abbia un valore economico quasi irrisorio. È necessario valutare il pregiudizio complessivo, che nel reato di rapina include anche gli effetti dannosi della violenza o della minaccia sulla vittima. Se l’offesa alla persona non è di speciale tenuità, l’attenuante non può essere applicata.
Cosa si intende quando si afferma che la rapina è un reato ‘plurioffensivo’?
Significa che la rapina è un reato che danneggia più beni giuridici protetti dalla legge. Non lede solo il patrimonio (il diritto di proprietà sulle cose), ma anche la libertà personale e l’integrità fisica e morale della persona che subisce la violenza o la minaccia.
Il giudizio del giudice sulla concessione delle attenuanti può essere sempre contestato in Cassazione?
No. La valutazione sull’applicazione delle attenuanti e sul loro bilanciamento con le aggravanti è un apprezzamento riservato al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Può essere contestato in Cassazione solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o giuridicamente errata, non per un semplice disaccordo sulla valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43540 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il giudizio di valenza, va rilevato che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte d’appello ha dato conto dell’avvenuto riconoscimento delle stesse e dell’esito obbligato del giudizio di comparazione tra circostanze di opposto segno, stante l’impossibilità di effettuare un giudizio di prevalenza alla luce di quanto disposto dall’art. 69 comma quarto cod. pen., dato con cui, tuttavia, il ricorso non si confronta;
considerato che, con riguardo al sollecitato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4 cod. peri., la Corte d’appello motivato in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievol che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 01; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep 2021, COGNOME, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01), sicché, con specifico riguardo al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, COGNOME, Rv. 247363- 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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