Attenuante Danno Patrimoniale: No al Riconoscimento Senza Prova di Minimo Danno e Minimo Lucro
L’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati legati agli stupefacenti è un tema complesso, che richiede una valutazione rigorosa da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri necessari per il suo riconoscimento, dichiarando inammissibile il ricorso di un’imputata e confermando la linea dura della giurisprudenza.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda una donna, condannata in primo e secondo grado per plurime cessioni di sostanze stupefacenti, nello specifico eroina e cocaina. I fatti erano stati qualificati come reato di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (d.P.R. 309/90). Nonostante la qualificazione più lieve del reato, la difesa dell’imputata ha deciso di ricorrere in Cassazione, lamentando la mancata applicazione di un’ulteriore circostanza attenuante.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La ricorrente, tramite il suo difensore, ha contestato la sentenza della Corte d’Appello per erronea applicazione della legge penale. In particolare, il punto centrale del ricorso era il mancato riconoscimento della circostanza attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, numero 4, del codice penale. Secondo la difesa, la motivazione della Corte territoriale sul punto sarebbe stata carente e illogica.
L’Applicazione dell’Attenuante Danno Patrimoniale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, giudicando le argomentazioni della difesa come mere doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato che i profili di censura erano già stati adeguatamente esaminati e respinti con motivazioni corrette nella sentenza impugnata.
La Duplice Valutazione: Tenuità del Lucro e Gravità del Danno
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione di un principio consolidato. Per poter applicare l’attenuante danno patrimoniale in materia di stupefacenti, non è sufficiente considerare solo il guadagno dell’autore del reato. È necessario, invece, che il giudice accerti la speciale tenuità di due elementi distinti:
1. L’entità del lucro: Il profitto perseguito o effettivamente conseguito dall’agente deve essere di minima importanza.
2. La gravità dell’evento: Il danno o il pericolo causato dalla condotta criminosa deve essere, anch’esso, di lieve entità.
Solo quando entrambi questi requisiti risultano di speciale tenuità, il giudice può concedere l’attenuante. La Corte ha citato un precedente specifico (Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024) a sostegno di questa interpretazione rigorosa.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello ha fatto buon governo dei principi di diritto. La sentenza impugnata era supportata da una motivazione logica e coerente, che aveva correttamente escluso la possibilità di applicare l’attenuante in assenza di una prova concreta della tenuità di entrambi gli aspetti (lucro e danno). Le lamentele della ricorrente, di fatto, miravano a una nuova valutazione del merito della vicenda, un’operazione preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per ottenere il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in reati di spaccio, non basta affermarne la sussistenza. È onere della difesa dimostrare in modo specifico e circostanziato che sia il profitto ricavato sia il danno sociale prodotto dalla cessione delle sostanze sono stati minimi. In mancanza di tale duplice prova, i giudici di merito sono tenuti a escludere l’applicazione dell’attenuante, e la Corte di Cassazione non potrà che confermare la loro decisione, dichiarando inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare la valutazione fattuale.
Quando è applicabile l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nei reati di spaccio?
Si applica solo quando viene accertato che siano di speciale tenuità sia l’entità del lucro perseguito o conseguito dall’agente, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché le contestazioni sollevate dalla ricorrente erano considerate mere doglianze in punto di fatto, ovvero tentativi di far riesaminare alla Corte di Cassazione i fatti del processo, compito che non spetta al giudice di legittimità. I giudici precedenti avevano già valutato correttamente tali aspetti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso ritenuto infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 23/05/1975
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME Monica, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito di plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, qualificati ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.
Considerato che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche nella sentenza impugnata.
Considerato che la Corte di merito, con argomentare logico, ha fatto buon governo dei principi stabiliti in questa sede, in base ai quali, in terna di stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è necessario accertare che risultino di speciale tenuità sia l’entità dei lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa (cfr. Sez. 3, n. 13659 dei 16/02/2024, Aamara, Rv. 286097).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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