Attenuante Danno Patrimoniale: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, comma 4 del codice penale, rappresenta un tema cruciale in molti procedimenti per reati contro il patrimonio. Questa circostanza consente una riduzione della pena quando il danno causato è di lieve entità. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che i motivi di ricorso devono essere solidamente argomentati e non possono porsi in contrasto con orientamenti giurisprudenziali consolidati, pena la dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini applicativi di questa importante norma.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La condanna riguardava un reato di furto aggravato, disciplinato dagli articoli 624 e 625 del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente in sede di legittimità era la presunta erronea applicazione della legge penale, in particolare per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
L’imputato sosteneva che il danno economico provocato dalla sua condotta fosse talmente esiguo da giustificare l’applicazione della citata attenuante, con conseguente riduzione della pena inflitta nei gradi di merito. La sua difesa mirava a ottenere una rivalutazione della vicenda da parte della Suprema Corte sotto questo specifico profilo.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Attenuante Danno Patrimoniale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della quantificazione del danno, ma si è fermata a una valutazione preliminare della fondatezza del motivo proposto.
La decisione si è basata sulla constatazione che l’argomentazione del ricorrente era ‘manifestamente infondata’. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha liquidato il ricorso. I giudici hanno ritenuto che il motivo sollevato fosse in palese contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La Corte ha fatto esplicito riferimento a una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (la massima espressione della giurisprudenza della Cassazione), che aveva già chiarito i criteri e i limiti per il riconoscimento dell’attenuante in questione.
Secondo la Cassazione, quando un ricorso si limita a contestare un punto di diritto su cui esiste già una giurisprudenza stabile e univoca, senza addurre argomenti nuovi o diversi che possano indurre a un ripensamento, tale ricorso è da considerarsi manifestamente infondato. In pratica, non è sufficiente lamentare la mancata applicazione di una norma; è necessario dimostrare perché la decisione impugnata sia errata alla luce dei principi stabiliti dalla stessa Corte Suprema. Non avendolo fatto, il ricorso è stato giudicato privo della necessaria consistenza per superare il vaglio di ammissibilità.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. In secondo luogo, evidenzia l’importanza fondamentale di conoscere e confrontarsi con la giurisprudenza consolidata prima di adire la Suprema Corte. Proporre motivi di ricorso che ignorano o si scontrano con principi di diritto già ampiamente affermati espone non solo a un’inevitabile sconfitta processuale, ma anche a significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento di spese e sanzioni. Per i professionisti del diritto, ciò significa che ogni ricorso deve essere attentamente ponderato e fondato su argomentazioni solide, capaci di dialogare criticamente con gli orientamenti esistenti.
Per quale motivo il ricorso è stato presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato presentato per contestare l’erronea applicazione della legge penale, specificamente per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, comma 4, c.p.) in un caso di furto aggravato.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile?
La Corte ha giudicato il motivo del ricorso manifestamente infondato perché si poneva in contrasto con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, senza fornire argomentazioni valide per superare tale orientamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4292 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4292 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME NOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIULIANOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d’appello di L’aquila dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto cheil primo ed unico motivo del ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 4) cod. pen). Ł manifestamente infondato, in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U. 287055/03);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 1280/2026