Attenuante Danno Patrimoniale: No se il Valore non è Irrisorio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi sui criteri per l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. Questa pronuncia offre chiarimenti fondamentali su quando il valore economico legato a un reato possa essere considerato ‘pressoché irrisorio’, un requisito indispensabile per ottenere la riduzione di pena. Il caso specifico riguardava un’imputazione per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per reati legati alla detenzione e allo spaccio di cocaina. La difesa, nel tentativo di ottenere una pena più mite, aveva richiesto l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Tale richiesta era stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego di tale circostanza attenuante.
La Decisione della Cassazione sull’Attenuante Danno Patrimoniale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione dei giudici di merito. La censura mossa dalla difesa è stata giudicata ‘meramente reiterativa’, ovvero una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti nel giudizio d’appello. La Corte ha quindi proceduto a validare il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, ritenendolo corretto e in linea con i principi giurisprudenziali consolidati.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui è stata esclusa l’applicabilità dell’attenuante. I giudici hanno evidenziato due elementi cruciali:
1. Il valore dello stupefacente: La Corte d’Appello aveva correttamente osservato che la somma ricavabile dalla sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, non poteva essere considerata di lieve entità.
2. Il possesso di denaro: Al momento dell’arresto, l’imputato era stato trovato in possesso di una somma di 315 Euro. Tale somma è stata ritenuta, con un ragionamento logico, provento dell’attività di spaccio. La giustificazione fornita dall’imputato, secondo cui il denaro derivava da un’attività saltuaria di muratore, è stata considerata priva di qualsiasi riscontro oggettivo e quindi inattendibile.
La Cassazione ha ribadito che, secondo la giurisprudenza costante (richiamando la sentenza n. 5049/2021), per l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale è necessario che il valore economico del danno o del profitto sia ‘pressoché irrisorio’. Nel caso di specie, la somma di 315 Euro, unitamente al potenziale guadagno derivante dalla droga, supera ampiamente questa soglia.
Conclusioni: Quando non si Applica l’Attenuante?
La pronuncia in esame consolida un principio fondamentale: la valutazione sulla speciale tenuità del danno non è astratta, ma va contestualizzata. In materia di spaccio di stupefacenti, il possesso di una somma di denaro di alcune centinaia di euro, se ragionevolmente collegabile all’attività illecita, è di per sé sufficiente a escludere il carattere ‘irrisorio’ del profitto. L’implicazione pratica è chiara: per sperare nel riconoscimento di questa attenuante, non basta che il singolo atto illecito sia di modesta entità, ma è necessario che l’intero contesto economico dell’azione criminale sia di valore insignificante. La decisione impone quindi una valutazione complessiva degli elementi fattuali, precludendo l’applicazione dell’attenuante quando vi siano indici concreti di un’attività economica non trascurabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di violazione di legge.
Quali sono i motivi per cui l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) non è stata concessa?
L’attenuante non è stata concessa per due ragioni principali: primo, la somma ricavabile dalla sostanza stupefacente già suddivisa in dosi non era considerata di lieve entità; secondo, il possesso di una somma di denaro di 315 Euro al momento dell’arresto è stato ritenuto un profitto non irrisorio derivante dall’attività di spaccio.
Cosa si intende per ‘valore economico pressoché irrisorio’ ai fini dell’applicazione di questa attenuante?
Secondo la Corte, un valore ‘pressoché irrisorio’ deve essere concretamente insignificante. Una somma come 315 Euro, nel contesto di un’attività di spaccio, non rientra in questa categoria e, pertanto, è sufficiente a escludere l’applicazione dell’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/08/1988
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME – imputato dei reati di detenzione e cessione di cocaina – ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23/06/2023 (con cui la Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna in primo grado irrogata dal Tribunale di Civitavecchia), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n 4 cod. pen.;
ritenuto che la censura sia inammissibile perché meramente reiterativa della prospettazione esaminata e motivatamente clisattesa in appello, avuto riguardo a quanto osservato dalla Corte territoriale, che ha disatteso la richiesta difensiva sia per la impossibilità di ricondurre nell’alveo dell’attenuante la somma ricavabile dallo stupefacente già suddiviso in dosi, sia per il possesso di una somma considerevole (Euro 315) al momento dell’arresto, tutt’altro che illogicamente ricondotta all’attività di spaccio (risultando privo di qualsiasi riscontro l’assun difensivo secondo cui si tratterebbe di danaro guadagnato con l’attività saltuaria di muratore);
ritenuto pertanto che l’esclusione dell’attenuante sia del tutto in linea con l’elaborazione giurisprudenziale secondo cui per l’applicabilità dell’attenuante deve aversi riguardo ad un “valore economico pressoché irrisorio” (cfr. sul punto Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615 – 01);
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle (Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso GLYPH Roma, il 1 dicembre 2023 Il Consig GLYPH estensore
Il Presidente