Attenuante Danno Patrimoniale: La Cassazione Chiarisce il Principio di Assorbimento
Nel diritto penale, la valutazione del danno è cruciale per determinare la gravità del reato e, di conseguenza, l’entità della pena. Una delle circostanze più invocate dalla difesa è l’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale. Ma cosa succede quando esiste già una norma speciale che tiene conto del valore esiguo del danno? Con l’ordinanza n. 25155/2024, la Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sul principio di assorbimento, stabilendo confini precisi tra attenuanti comuni e speciali.
Il Caso in Esame: Un Ricorso per la Concessione dell’Attenuante
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità. A suo avviso, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato questo aspetto.
Tuttavia, nel corso del processo era già stata riconosciuta un’altra attenuante, quella speciale prevista dall’art. 648, quarto comma, del codice penale, relativa a un fatto di ricettazione di particolare tenuità. Entrambe le norme, quella comune e quella speciale, si basavano sullo stesso presupposto: l’esiguità del danno economico causato.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’attenuante danno patrimoniale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che applica il cosiddetto “principio di assorbimento” o di specialità.
I giudici hanno chiarito che non è possibile beneficiare di una ‘doppia valutazione’ favorevole per la medesima circostanza di fatto. Se il legislatore ha previsto una specifica circostanza attenuante per un determinato reato (in questo caso, la ricettazione di particolare tenuità), che già considera la scarsa entità del danno, questa prevale sulla norma generale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando due punti principali:
1. Reiteratività e Manifesta Infondatezza: Il primo motivo di ricorso è stato giudicato ripetitivo e palesemente privo di fondamento. La Corte d’Appello aveva già correttamente spiegato che la valutazione del lieve danno patrimoniale era avvenuta attraverso l’applicazione della norma speciale (art. 648, co. 4, c.p.). L’attenuante comune dell’art. 62, n. 4, c.p. risulta quindi assorbita in quella speciale, che è incompatibile con un’ulteriore applicazione della prima.
2. Logica Incompatibilità: Anche il secondo motivo, che contestava la completezza della motivazione, è stato respinto. Secondo la Cassazione, la decisione della Corte d’Appello, pur senza rispondere esplicitamente a ogni singola deduzione difensiva, le aveva implicitamente ma chiaramente disattese, in quanto logicamente incompatibili con la scelta di applicare la sola attenuante speciale.
In sostanza, una volta che il giudice riconosce un’attenuante speciale basata sul valore del danno, ha già esaurito la sua valutazione su quel punto. Concedere anche l’attenuante comune sarebbe una duplicazione ingiustificata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del nostro sistema penale: lex specialis derogat legi generali (la legge speciale deroga a quella generale). Le implicazioni pratiche sono significative:
* Certezza del Diritto: Si evitano interpretazioni creative che potrebbero portare a una doppia riduzione di pena per lo stesso presupposto fattuale, garantendo uniformità di trattamento.
* Guida per la Difesa: Gli avvocati devono essere consapevoli che, in presenza di reati con attenuanti speciali legate al valore del bene, è superfluo e controproducente insistere per l’applicazione anche dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità.
* Efficienza Processuale: La Cassazione, dichiarando inammissibile un ricorso palesemente infondato, contribuisce a snellire il carico giudiziario, sanzionando le impugnazioni meramente dilatorie con la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può applicare l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) se è già stata concessa un’altra attenuante per il valore esiguo del danno?
No. Secondo la Corte, l’attenuante comune è assorbita in quella speciale, come quella prevista dall’art. 648, quarto comma, c.p., che già valuta la particolare tenuità del fatto. Non è possibile una doppia valutazione dello stesso elemento.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di merito fosse logicamente corretta e in linea con la giurisprudenza consolidata sul principio di assorbimento tra circostanze attenuanti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘reiterativo’?
Significa che il motivo ripropone le stesse questioni e argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi elementi di critica validi contro la logicità della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25155 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante generica di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., risulta reiterativo e manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama la già avvenuta considerazione del solo danno patrimoniale mediante l’applicazione dell’art. 648, quarto comma, cod. pen. (cfr. p. 5), coerentemente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’attenuante comune non è compatibile con quella speciale nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l’esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata in tal senso Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la completezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della suddetta circostanza di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., è pertanto infondato, a fronte di un percorso argomentativo che implicitamente ma chiaramente disattende le altre deduzioni difensive sul punto, in quanto logicamente incompatibili con la decisione adottata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell s 3 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IR ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024
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Il Presidente