Attenuante danno patrimoniale: Rilevanza del valore e della destinazione pubblica del bene
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale. La Suprema Corte ha stabilito che, ai fini della concessione di tale beneficio, non si deve considerare solo il valore economico del bene sottratto, ma anche la sua natura e la sua destinazione, specialmente quando si tratta di un bene destinato a un servizio pubblico.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in relazione al furto di un computer portatile. Tale computer, tuttavia, non era un bene privato qualsiasi: risultava inventariato da una scuola e, pertanto, era destinato all’uso pubblico e all’istruzione.
La difesa del ricorrente sosteneva che il valore del bene fosse tale da giustificare una riduzione di pena, ma la Corte d’Appello aveva respinto questa tesi. La questione è quindi giunta all’esame della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo ‘generico e manifestamente infondato’. La decisione ha confermato integralmente la valutazione della Corte territoriale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: quando non si applica l’attenuante danno patrimoniale
Le motivazioni della Corte sono state chiare e dirette. I giudici hanno sottolineato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la legge penale basando la sua decisione su due elementi fondamentali:
1. Il valore economico non esiguo: Il computer portatile sottratto non era considerato di valore irrisorio. La valutazione del danno non può essere astratta, ma deve tenere conto del valore di mercato del bene al momento del fatto.
2. La destinazione a uso pubblico: Questo è il punto cruciale della decisione. Il fatto che il computer fosse un bene inventariato da una scuola e destinato a un’attività di pubblico interesse aggrava la valutazione complessiva del danno. Un bene che serve una comunità ha un valore che trascende quello puramente economico.
La Corte ha quindi stabilito che la combinazione di un valore economico non trascurabile e la destinazione pubblica del bene impedisce di qualificare il danno come ‘di speciale tenuità’, escludendo così l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio importante: per valutare la speciale tenuità del danno non basta guardare al ‘cartellino del prezzo’. È necessario un giudizio complessivo che tenga conto di tutti gli aspetti della condotta, inclusa la natura del bene e le conseguenze della sua sottrazione per la vittima, che in questo caso era la collettività rappresentata dalla scuola. Chi commette reati contro il patrimonio ai danni di enti pubblici o di beni destinati a pubblica utilità avrà quindi maggiori difficoltà a ottenere benefici come l’attenuante in questione, poiché il danno causato viene considerato più grave non solo sotto il profilo economico, ma anche sociale.
Perché è stata negata l’applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità?
L’attenuante è stata negata perché il bene sottratto, un computer portatile, aveva un valore economico non esiguo e, fattore determinante, era un bene inventariato da una scuola e destinato a un uso pubblico.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto ritenuto generico e manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Oltre al valore economico, quali altri elementi sono importanti per valutare la tenuità del danno?
Secondo la Corte, è fondamentale considerare anche la natura e la destinazione del bene. Se un bene è destinato a un servizio pubblico, come in questo caso, il danno arrecato alla collettività assume un peso maggiore che può escludere il riconoscimento dell’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44961 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44961 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è generico manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente applicato la legge penale, valorizzando il valore economico non esiguo di un computer portatile che, oltretutto, risultava inventariato da una scuola e quindi destinato ad uso pubblico (si veda, in particolar pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.