Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35571 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35571  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI 049IEOU) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
 Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d’appello di Perugia ha confermato la responsabilità di NOME per il reato di tentato furto aggravato di beni situati all’interno di una vettura.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su due motivi censuranti violazioni di legge e vizio cumulativo di motivazione (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce l’illogicità della motivata esclusione dell’aggravante in considerazione del danno causato alla vettura ancorché risarcito dall’assicurazione e la mancata valutazione, in via sussidiaria, delle condizioni soggettive della persona offesa. Parimenti dicasi circa l’apparato motivazionale sotteso all’esclusine delle circostanze attenuanti generiche, in tesi difensiva sussistenti in ragione dell’assenza di un ulteriore danno a carico della persona offesa e delle disagiate condizioni di vita del prevenuto.
Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati a pag. 2 della sentenza impugnata), le censure, anche laddove prospettate come rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondate esclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (a pag. 2 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità dell’impugnazione, i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, ex plurimis, oltre alla citata sentenza «COGNOME»; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione). Ci si riferisce alle doglianze in fatto con l quali il ricorrente vorrebbe sostituirsi alla valutazione del giudice di merito degl elementi probatori ai fini del giudizio in ordine alle attenuanti generiche e all’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorrente, difatti all’esito di una propria valutazione degli elementi probatori, quindi in termini inammissibili in sede di legittimità, argomenta la sussistenza delle attenuanti generiche dall’assenza di danni ulteriori provocati alla persona offesa e dal personale apprezzamento delle condizioni disagiate del prevenuto. Parimenti per quanto concerne l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità che, in tesi difensiva, sarebbe ravvisabile nonostante l’apprezzamento oltre che dal valore dei beni presenti nella vettura e sottraendi (occhiali da sole e pantaloni) anche del danno cagionato alla vettura e poi risarcito dalla compagnia assicuratrice, consistente nella rottura del finestrino con conseguenti danni all’intero sportello.
Il ricorso è altresì inammissibile in virtù del mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione si vedano, per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, COGNOME COGNOME, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
5.1. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale, circa GLYPH le attenuanti generiche, oltre a GLYPH ritenere insussistenti elementi
positivamente apprezzabili, tra cui le condizioni disagiate dell’imputato in quanto meramente paventate e non emergenti dagli atti, ha valorizzato le plurime condanne a carico dell’imputato, talune anche susseguenti ai fatti sub iudice, per reati specifici (rapina e furti).
5.2. Parimenti dicasi quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. giudici di merito non hanno operato alcun riferimento (sussidiario) alle condizioni soggettive della persona offesa, ritenendo bastevole il dato oggettivo della non esiguità del danno considerando, all’esito di un giudizio di prognostico, il valore dei beni sottraendi oltre che l’effettivo danno cagionato alla vettura (finestrino e sportello), provato e non risarcito dal prevenuto bensì dalla compagnia assicuratrice.
5.3. Argomentando nei termini di cui innanzi, peraltro, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi governanti la materia con i quali il ricorrente sostanzialmente non si confronta con censure che, per tale motivo, si mostrano anche manifestamente infondate. Il riferimento è al giudizio prognostico ex ante ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. da condursi in ipotesi di delitto tentato, alla considerazione anche degli altri effet pregiudizievoli, nella specie il danno cagionato alla vettura solo da altri risarcito oltre che al mero rilievo sussidiario delle condizioni della persona offesa, da considerarsi in caso in cui il criterio oggettivo, diversamente da quanto avvenuto nelle specie, non sia ritenuto dal giudicante bastevole (in merito si vedano, ex plirimis: Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, COGNOME, Rv., 283980 – 01, quanto al giudizio prognostico ex ante; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 – 01, e Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 – 01, quanto alla valutazione anche del complesso degli effetti pregiudizievoli conseguenza del reato; Sez. 3, n. 26517 del 10/07/2020, COGNOME, e Sez. 2, n. 2001 del 21/01/1992, COGNOME, Rv. 189163 – 01, quanto alla rilevanza solo sussidiaria del rilievo delle condizioni della persona offesa).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis il 30 settembre 2025