Attenuante per Danno Patrimoniale nella Rapina: Oltre il Valore Economico
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., in relazione a reati complessi come la rapina. La Corte ribadisce un principio fondamentale: la valutazione del danno non può limitarsi al solo aspetto economico, ma deve abbracciare la totalità del pregiudizio arrecato, specialmente quando il reato offende più beni giuridici.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di rapina. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel negargli il beneficio di una pena ridotta, non considerando adeguatamente il modesto valore economico del provento del reato.
La Valutazione dell’Attenuante Danno Patrimoniale nel Reato di Rapina
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione dei criteri per la concessione dell’attenuante danno patrimoniale. La difesa sosteneva una visione prettamente economica, focalizzata sul valore dei beni sottratti. Tuttavia, la Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha seguito un percorso argomentativo differente e più articolato, in linea con il suo consolidato orientamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza del 5 novembre 2024, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente negato l’attenuante, basando la propria decisione su argomenti logici e giuridicamente ineccepibili.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura plurioffensiva del delitto di rapina. Questo reato, infatti, non lede soltanto il patrimonio della vittima, ma anche la sua libertà personale e la sua integrità fisica e morale. Di conseguenza, la valutazione del danno non può essere ridotta a un mero calcolo contabile del valore della refurtiva.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte territoriale ha compiuto una valutazione complessiva del pregiudizio, tenendo conto non solo del valore economico, ma anche di altri fattori cruciali: le modalità concrete del fatto e i danni, fisici e morali, che l’imputato ha causato alle persone offese. Questo approccio olistico è indispensabile per comprendere la reale gravità del reato e l’effettivo disvalore della condotta.
Conclusioni
La pronuncia riafferma un principio di diritto di notevole importanza pratica: per l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale in reati come la rapina, il giudice deve considerare l’offesa nella sua interezza. Il danno all’integrità fisica e morale della vittima assume un peso rilevante che può giustificare il diniego dell’attenuante, anche a fronte di un bottino di scarso valore. L’esito del ricorso, dichiarato inammissibile, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
In un reato di rapina, il basso valore della refurtiva è sufficiente per ottenere l’attenuante del danno di particolare tenuità?
No, secondo la Corte di Cassazione non è sufficiente. La valutazione deve essere complessiva e non può limitarsi al solo aspetto economico del provento del reato.
Quali altri elementi vengono considerati per negare l’attenuante in un caso di rapina?
Oltre al valore economico, i giudici devono considerare la natura plurioffensiva del reato, valutando anche le modalità del fatto e i danni all’integrità fisica e morale cagionati alle persone offese.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46082 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 05/10/1980
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato il riconoscimento con corretti argomenti logico giuridici, tenendo conto della natura plurioffensiva del delitto di rapina contestato (si veda, in particolare, pag. 6 sulla valutazione complessiva del pregiudizio cagionato che prendeva in considerazione non solo il valore economico del provento del reato ma anche le modalità del fatto e i danni all’integrità fisica e morale cagionati dall’imputato alle persone offese);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente