Attenuante danno patrimoniale: la Cassazione chiarisce quando non si applica alla rapina
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nel reato di rapina. La decisione sottolinea un principio consolidato: la valutazione non può basarsi solo sul valore irrisorio della refurtiva, ma deve tenere conto della violenza subita dalla vittima. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le motivazioni della Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato sollevava diverse questioni, tra cui la presunta nullità del procedimento per una modifica della qualificazione giuridica del reato in fase cautelare e la richiesta di riconoscimento dell’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità.
Altri motivi di ricorso si concentravano su una rilettura dei fatti già ampiamente discussa e rigettata nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno smontato punto per punto i motivi di doglianza del ricorrente, fornendo importanti chiarimenti sia di natura procedurale che sostanziale.
Le Motivazioni: Analisi dei Punti Salienti
La decisione si fonda su argomentazioni giuridiche precise, che meritano un’analisi approfondita.
La Modifica dell’Accusa non Invalida il Processo
In primo luogo, la Corte ha respinto la tesi secondo cui la modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato nella fase cautelare avrebbe violato il diritto di difesa. Richiamando un orientamento consolidato, i giudici hanno affermato che ciò che garantisce il contraddittorio è la possibilità per l’imputato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale, a prescindere dal ‘nome’ giuridico che gli viene attribuito in una fase preliminare.
L’Inammissibilità dei Motivi Ripetitivi
Successivamente, la Cassazione ha bollato come inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto rappresentavano una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già presentate e respinte in appello. Questo punto ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti.
L’Attenuante del danno patrimoniale nella Rapina: una valutazione complessa
Il cuore della pronuncia risiede nel rigetto del quarto motivo, relativo all’attenuante del danno patrimoniale. La difesa sosteneva che il valore minimo del bene sottratto dovesse giustificare una riduzione di pena. La Cassazione ha ribadito con forza la natura ‘plurioffensiva’ del delitto di rapina. Questo reato non lede solo il patrimonio, ma anche beni fondamentali della persona come la libertà, l’integrità fisica e morale.
Di conseguenza, per concedere l’attenuante, non basta considerare il ‘modestissimo valore del bene mobile sottratto’. È necessario e imprescindibile valutare anche ‘gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate’. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato su questo punto, rendendo la sua decisione non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un principio di estrema importanza pratica e giuridica. Chi commette una rapina non può sperare in uno sconto di pena solo perché il bottino è di scarso valore. L’ordinamento giuridico tutela con maggior vigore l’incolumità della persona rispetto al patrimonio. La violenza o la minaccia insite nella rapina costituiscono un disvalore che non può essere sminuito dalla tenuità del danno economico. La decisione riafferma, inoltre, i limiti del sindacato della Corte di Cassazione, che non può trasformarsi in un’occasione per riesaminare nel merito le prove e i fatti già vagliati nei precedenti gradi di giudizio.
Una modifica della qualificazione giuridica del reato durante la fase cautelare rende nullo il decreto?
No, secondo la Corte di Cassazione, non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa se all’imputato è garantita la possibilità di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale, poiché è questo che assicura il contraddittorio.
È possibile riproporre in Cassazione gli stessi motivi di ricorso già respinti in Appello?
No, la semplice reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito rende il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito dei fatti.
Per ottenere l’attenuante del danno patrimoniale lieve in una rapina, è sufficiente che il valore dei beni rubati sia minimo?
No, non è sufficiente. La Corte ha stabilito che, data la natura plurioffensiva della rapina (che lede patrimonio, libertà e integrità fisica), è necessario valutare anche gli effetti dannosi causati dalla violenza o minaccia esercitate sulla vittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43549 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce dell’orientamento secondo cui nel giudizio immediato “custodiale” la modifica della qualificazione giuridica del fatto contestato nella fase incidentale cautelare non à causa di nullità del decreto, non realizzandosi alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto è la possibilità per l’accusato di confrontarsi con il fatto nella sua identità materiale che garantisce il contraddittorio (cfr., Sez. 5 – , n. 37463 del 22/09/2021, Crimi, Rv. 281876 – 01; conf., tra le non massimate, Sez. 5, n. 40724 del 9.9.2022, RAGIONE_SOCIALE);
rilevato che il secondo ed il terzo motivo sono formulati in termini che non sono consentiti in questa sede perché fondati su doglianze che risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pagg. 7-11 della sentenza impugnata), e che, pertanto, hanno ricevuto una risposta congrua ed esaustiva in sede di merito in cui sono state disattese con motivazione non censurabile in questa sede perché puntualmente ancorata alle emergenze fattuali e, comunque, corretta in diritto; mentre il primo motivo si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa dell’episodio;
considerato che il quarto motivo si scontra con l’orientamento assolutamente prevalente e consolidato della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione al delit di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto (cfr., così, Sez. 2 – , n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 – 01) su cui la sentenza impugnata ha motivato in termini non sindacabili in questa sede di legittimità (cfr., in particolare pag. 12 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del lzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Pr sidente