Attenuante danno patrimoniale: no alla doppia valutazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a pronunciarsi su un tema cruciale in materia di determinazione della pena: la corretta applicazione delle circostanze attenuanti. Il caso in esame offre lo spunto per chiarire perché non è possibile beneficiare di un doppio sconto di pena basato sul medesimo presupposto di fatto, in particolare quando si tratta di attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità. La decisione conferma un orientamento consolidato, sottolineando la necessità di una rigorosa applicazione dei principi che governano il sistema sanzionatorio.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il delitto di ricettazione. La sua pena era stata fissata in sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. Il giudice di primo grado aveva già riconosciuto la sussistenza dell’attenuante speciale prevista dall’articolo 648, comma 4, del codice penale, che prevede una pena ridotta per i casi di ricettazione di particolare tenuità.
Nonostante ciò, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico vizio: il mancato riconoscimento dell’ulteriore attenuante comune prevista dall’articolo 62, n. 4, del codice penale, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità. In sostanza, si chiedeva un secondo sconto di pena basato sullo stesso presupposto: il valore esiguo del bene ricettato.
La questione giuridica e l’attenuante danno patrimoniale
Il nodo centrale della questione era stabilire se il medesimo elemento fattuale – la lieve entità del danno – potesse essere valutato due volte a favore dell’imputato. Da un lato, era stato utilizzato per qualificare il reato nella sua forma attenuata specifica (ricettazione di particolare tenuità). Dall’altro, la difesa ne chiedeva l’applicazione anche per la concessione dell’attenuante comune, applicabile a una vasta gamma di reati contro il patrimonio.
La Corte d’Appello aveva già respinto tale richiesta, ritenendo che la tenuità del danno fosse già stata assorbita nel riconoscimento della prima attenuante. Il ricorso in Cassazione si basava sull’idea che le due norme potessero operare congiuntamente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici di legittimità hanno pienamente condiviso l’impostazione della Corte territoriale, ribadendo un principio cardine del diritto penale: il divieto di bis in idem sostanziale, che impedisce di valutare due volte lo stesso elemento a favore (o a sfavore) dell’imputato.
La Corte ha chiarito che l’attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata della ricettazione solo ed esclusivamente nel caso in cui la valutazione del danno sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. Nel caso di specie, invece, era stato proprio il valore esiguo del bene a fondare il riconoscimento dell’attenuante speciale. Di conseguenza, apprezzare nuovamente lo stesso elemento per concedere un’ulteriore diminuzione di pena avrebbe comportato una violazione di legge e una duplicazione ingiustificata del beneficio.
Conclusioni
La decisione in commento consolida l’orientamento secondo cui le circostanze attenuanti non possono essere “cumulate” se si fondano sullo stesso presupposto fattuale. Per i professionisti del diritto, ciò significa che la strategia difensiva deve essere mirata a identificare quale, tra più attenuanti potenzialmente applicabili, sia quella più favorevole o tecnicamente corretta, senza poter sperare in una loro applicazione congiunta. Per il cittadino, questa pronuncia è una garanzia di coerenza e razionalità del sistema sanzionatorio, che evita disparità di trattamento e assicura che ogni elemento rilevante sia considerato una sola volta nella determinazione della giusta pena.
È possibile ottenere due sconti di pena diversi basati sulla stessa circostanza, come il danno di lieve entità?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che lo stesso elemento fattuale, come la speciale tenuità del danno, non può essere valutato due volte per concedere sia un’attenuante speciale (prevista per uno specifico reato) sia un’attenuante comune.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato perché la richiesta si basava su una premessa giuridicamente errata. La Corte d’Appello aveva già correttamente applicato il principio consolidato che vieta la doppia valutazione di una circostanza, dato che il lieve valore del danno era già stato considerato per applicare l’attenuante specifica del reato di ricettazione.
Quando l’attenuante comune del danno patrimoniale è compatibile con l’attenuante speciale della ricettazione?
Secondo la sentenza, le due attenuanti sono compatibili solo nel caso eccezionale in cui il riconoscimento dell’attenuante speciale per la ricettazione si basi su elementi diversi dalla valutazione del solo danno patrimoniale. Se, come nel caso di specie, è proprio il danno esiguo a giustificare l’attenuante speciale, non può essere concesso un ulteriore sconto di pena per la medesima ragione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2366 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME n. in Algeria il DATA_NASCITA/DATA_NASCITA/1973 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della Consigliera NOME AVV_NOTAIO COGNOME
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 2/2/2023
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 19/7/2018, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delit ricettazione, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed curo 200,00 di multa.
L’unica censura formulata in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante ex ar 62 n. 4 cod.pen. è manifestante infondata. La Corte distrettuale a pag. 2 ha adeguatament chiarito che la tenuità del danno era stata già considerata dal primo giudice e pos fondamento del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al comma 4 dell’art. 64 cod.pen. con conseguente impossibilità di apprezzare nuovamente lo stesso elemento nel senso richiesto dal difensore. Si tratta di valutazione del tutto conforme alla co giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuant danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio s particolare tenuità del fatto (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 26667
01;Sez. U, n. 13330 del 26/04/1989, Rv. 182221 – 01; tra le più recenti, Sez. 2, n. 2890 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 277963 – 01).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiar inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.QM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente