Attenuante danno patrimoniale: quando il valore del bene non basta
Nel panorama del diritto penale, l’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale di speciale tenuità rappresenta spesso un terreno di scontro tra difesa e accusa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha gettato ulteriore luce sui criteri necessari per il riconoscimento di questa circostanza, specialmente quando il reato commesso non lede soltanto il portafoglio della vittima, ma anche la sua libertà o sicurezza.
Il caso e il ricorso sull’attenuante danno patrimoniale
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in secondo grado, il quale contestava il vizio di motivazione della sentenza d’appello. Il punto centrale della disputa riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale. Secondo la difesa, il danno arrecato sarebbe stato di entità talmente minima da giustificare una riduzione della pena. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso non solo infondato, ma manifestamente privo di specificità.
La natura plurioffensiva del reato
Uno degli aspetti cardine della decisione risiede nella qualificazione del reato come plurioffensivo. Quando una condotta illecita colpisce più beni giuridici (ad esempio, il patrimonio e l’integrità psichica della vittima attraverso l’intimidazione), il giudice non può limitarsi a pesare il valore economico dell’oggetto sottratto o danneggiato. In questo contesto, l’attenuante danno patrimoniale deve essere valutata in relazione all’intera dinamica delittuosa.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno confermato la validità del ragionamento espresso dalla Corte d’Appello. La motivazione impugnata è stata considerata esente da critiche poiché ha correttamente evidenziato due elementi ostativi al beneficio: il valore non irrisorio del bene coinvolto e, soprattutto, la gravità dell’intimidazione esercitata. Questi fattori, combinati tra loro, escludono la possibilità di considerare l’offesa come “di speciale tenuità”.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla carenza di argomentazioni specifiche da parte del ricorrente, che non è riuscito a scardinare la logica della sentenza di merito. La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale può essere eccepito solo quando la spiegazione del giudice è totalmente mancante o manifestamente illogica. Nel caso di specie, la presenza di un’adeguata analisi sulla natura dell’offesa e sulla gravità della condotta rende la decisione del tribunale territoriale del tutto legittima e insindacabile in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ricorda che, per invocare con successo l’attenuante danno patrimoniale, non è sufficiente dimostrare il modesto valore economico del danno, ma occorre che l’intera azione criminosa presenti un grado di offensività estremamente ridotto sotto ogni profilo.
Quando viene negata l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Viene negata se il valore del bene non è irrisorio o se la condotta presenta una gravità tale, come un’intimidazione rilevante, da superare la soglia della speciale tenuità.
Cosa si intende per reato plurioffensivo in questo contesto?
Si tratta di un reato che non offende solo il patrimonio, ma anche altri beni protetti, rendendo insufficiente la sola valutazione del danno economico per ottenere sconti di pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
L’inammissibilità comporta la conferma della sentenza precedente, il pagamento delle spese del giudizio e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41665 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41665 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in rel mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. p di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di adeguata argomentazione, sos corretti argomenti giuridici ed esente da criticità motivazionali giustificati particolare, pag. 3, laddove si sottolinea, coerentemente con la natura plurioffens il valore non irrisorio del bene e la gravità dell’intimidazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.