Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8365 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8365 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte d’appello di Bari; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, rilevato che l’unico motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., Ł manifestamente infondato, poichØ il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., Ł quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che la Corte d’appello ha espressamente escluso la lievità della fattispecie, sottolineando a pagina 4 della sentenza impugnata, che l’autovettura oggetto di sottrazione non Ł di scarso valore e che la condotta ha determinato un danno patrimoniale, niente affatto irrisorio;
considerato che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/02/2026
Ord. n. sez. 2586/2026
CC – 17/02/2026
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