Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41687 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41687 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ARONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sono manifestamente infond in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, emerge la presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità giustificati veda, in particolare, pag. 6, in punto di valore della bicicletta oggetto di furto in abitaz importo della successiva richiesta estorsiva);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 26 settembre 2023.