Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed evasione.
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante del mezzo fraudolento ed al trattamento sanzioNOMErio con particolare riferimento alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
Considerato che la sentenza impugnata è assistita da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente.
Considerato che la prima ragione di doglianza è versata in fatto, avendo la difesa prospettato una ricostruzione della vicenda alternativa rispetto alla logica spiegazione fornita dal giudice di merito;
considerato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., laddove evidenzi come il furto abbia avuto ad oggetto la somma di euro 230, valore che non può essere considerato di entità irrisoria come richiesto dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione della invocata attenuante).
Considerato che ogni altro rilievo in tema di trattamento sanzioNOMErio è manifestamente infondato, avendo il primo giudice determiNOME la pena in misura prossima al minimo edittale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024