Attenuante Danno Lieve nel Furto: Non Basta il Basso Valore dell’Oggetto
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri per l’applicazione della circostanza attenuante danno lieve, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale. Con l’ordinanza n. 14114 del 2024, i giudici hanno chiarito che, ai fini del riconoscimento di tale beneficio, non è sufficiente considerare il solo valore economico dell’oggetto sottratto, ma occorre una valutazione complessiva di tutto il pregiudizio subito dalla vittima. Questa pronuncia offre importanti spunti di riflessione per la difesa nei reati contro il patrimonio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una donna per il reato di furto in abitazione. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto l’imputata colpevole, negandole il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. La difesa ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tale attenuante, sostenendo che il danno patrimoniale causato fosse minimo.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Attenuante Danno Lieve
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse privo di una critica realmente argomentata contro la decisione della Corte d’Appello. In secondo luogo, e più nel dettaglio, lo ha giudicato manifestamente infondato nel merito.
I giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire un principio giuridico consolidato (ius receptum) in materia di attenuante danno lieve. La concessione di questo beneficio non è automatica e richiede una valutazione rigorosa da parte del giudice.
Le Motivazioni: Oltre il Valore Economico della Refurtiva
Il cuore della motivazione risiede nella corretta interpretazione del concetto di “danno”. La Cassazione ha specificato che la concessione dell’attenuante presuppone che il pregiudizio causato alla vittima sia “lievissimo”, ovvero di valore economico “pressoché irrisorio”.
Tuttavia, la valutazione non può fermarsi al mero valore di mercato della cosa sottratta. Il giudice deve considerare anche tutti gli “ulteriori effetti pregiudizievoli” che la persona offesa ha subito a causa del reato. Questo significa che anche un furto di un oggetto di scarso valore può causare un danno complessivo rilevante se, ad esempio, comporta un forte disagio, una violazione della privacy o altre conseguenze negative per la vittima.
Un altro punto fondamentale chiarito dalla Corte è l’irrilevanza della capacità economica della persona offesa. La ricchezza o la povertà della vittima non possono influenzare il giudizio sulla lievità del danno. Il danno va valutato in termini oggettivi e non in relazione alla capacità del soggetto passivo di sopportarlo economicamente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Per ottenere il riconoscimento dell’attenuante del danno lieve, non è sufficiente dimostrare che l’oggetto rubato aveva un basso valore commerciale. La difesa deve essere in grado di provare che l’intera vicenda criminosa ha prodotto un pregiudizio complessivo trascurabile per la vittima, includendo anche le conseguenze non strettamente patrimoniali. Si tratta di un onere probatorio significativo, specialmente in reati come il furto in abitazione, dove la violazione dello spazio personale costituisce di per sé un danno morale non indifferente.
Quando si applica l’attenuante del danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.)?
L’attenuante si applica solo quando il pregiudizio causato dal reato è ‘lievissimo’, ossia di valore economico quasi irrisorio. La valutazione deve considerare non solo il valore della cosa sottratta, ma anche tutti gli ulteriori effetti dannosi che la vittima ha subito.
La condizione economica della vittima influisce sulla concessione dell’attenuante del danno lieve?
No. Secondo quanto stabilito dalla Corte, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato è del tutto irrilevante ai fini della concessione dell’attenuante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che fosse privo di una critica argomentata contro la sentenza d’appello e, nel merito, manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata aveva correttamente applicato i principi di diritto consolidati in materia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14114 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di furto in abitazione;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., risulta privo di critica realmente argomentata delle tesi sostenute dal giudice di appello; lo stesso si appalesa, al contempo, manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); principio, questo, a cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta nel rigettare il motivo di gravame sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore