Attenuante Danno Lieve: Quando il Valore della Refurtiva Conta
Nel diritto penale, le circostanze attenuanti possono ridurre significativamente la pena per un reato. Tra queste, l’attenuante danno lieve, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, assume un ruolo cruciale nei reati contro il patrimonio come il furto. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione specifica del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa valutazione, confermando come la discrezionalità del giudice di merito sia centrale.
Il Caso in Esame: un Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva condannato l’imputato per furto, negando però la concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il motivo di tale diniego risiedeva nel fatto che il valore della refurtiva, secondo i giudici d’appello, non poteva essere considerato ‘esiguo’.
L’imputato, non condividendo questa valutazione, ha proposto ricorso in Cassazione, contestando proprio l’esclusione di tale circostanza favorevole, che avrebbe potuto comportare una pena più mite.
La Valutazione dell’Attenuante Danno Lieve e la Decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha posto fine alla questione dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla concessione o meno dell’attenuante danno lieve è una questione di fatto, la cui decisione spetta insindacabilmente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
La Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice di merito è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata nei gradi precedenti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la sua decisione basandosi sul valore non trascurabile dei beni sottratti.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione principale dietro la dichiarazione di inammissibilità risiede nel rispetto dei ruoli processuali. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti (come la stima del valore della refurtiva), ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la sentenza impugnata sia supportata da una motivazione logica e coerente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo onere, spiegando nelle sue motivazioni (in particolare a pagina 2 della sentenza impugnata, come richiamato dalla Cassazione) perché il valore dei beni rubati non consentiva di qualificare il danno come ‘lieve’. Di fronte a una motivazione esistente e non manifestamente illogica, la Cassazione non ha potuto fare altro che ritenere il ricorso infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui l’apprezzamento del ‘valore esiguo’ della refurtiva ai fini della concessione dell’attenuante del danno lieve è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Per chi si trova ad affrontare un processo per reati contro il patrimonio, ciò significa che è fondamentale fornire, già in primo e secondo grado, tutti gli elementi utili a dimostrare la scarsa entità del danno patrimoniale. Un ricorso in Cassazione basato unicamente sulla speranza di una diversa valutazione fattuale ha scarsissime probabilità di successo. La decisione sottolinea l’importanza di una difesa ben strutturata fin dalle prime fasi del procedimento, concentrandosi sulla dimostrazione concreta e oggettiva della lieve entità del pregiudizio causato alla persona offesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la contestazione riguardava una valutazione di fatto (il valore della refurtiva) che spetta al giudice di merito. Dato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica per escludere l’attenuante, non c’erano i presupposti per un intervento della Corte di legittimità.
Qual è il motivo per cui l’attenuante del danno di lieve entità non è stata concessa?
L’attenuante non è stata applicata perché i giudici di merito hanno stabilito che il valore dei beni sottratti (la refurtiva) non era ‘esiguo’, ovvero non era così basso da poter considerare il danno patrimoniale di speciale tenuità come richiesto dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24190 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24190 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 01/08/1994
avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con cui si censura la violazione della legge in odine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche e della sussistenza della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità – non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è
manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione alla concessione delle
circostanze attenuanti e al giudizio di bilanciamento le ritenute aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi
enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Ritenuto che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e
in particolare alle ragioni – il non esiguo valore della refurtiva – per cui ha escluso la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025.