Attenuante Danno Lieve: La Cassazione Chiarisce i Criteri di Applicazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di furto in abitazione, offrendo importanti chiarimenti su due aspetti cruciali: la specificità dei motivi di ricorso e i criteri per il riconoscimento dell’attenuante del danno lieve. Questa decisione sottolinea la necessità di un’analisi che vada oltre il semplice valore economico del bene sottratto, valutando il pregiudizio complessivo per la persona offesa.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo da parte del Tribunale di Palermo per tre episodi di furto in abitazione. In secondo grado, la Corte di Appello di Palermo aveva parzialmente riformato la sentenza, riqualificando uno dei reati in furto tentato e, di conseguenza, rideterminando la pena complessiva.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice argomentazione: da un lato, la manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti; dall’altro, la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di attenuante del danno lieve da parte dei giudici di merito.
L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la non specificità del ricorso e l’attenuante del danno lieve
La Corte ha ritenuto il ricorso privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre le stesse identiche doglianze già avanzate con i motivi di appello e correttamente respinte dalla Corte territoriale. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non si è confrontato efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, rendendo il suo ricorso un mero atto ripetitivo.
I Criteri per l’Attenuante del Danno Lieve
Il punto centrale della motivazione riguarda l’interpretazione dell’attenuante del danno lieve. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per il riconoscimento di tale attenuante, non è sufficiente considerare solo il valore intrinseco della cosa sottratta. È necessario che il pregiudizio cagionato alla vittima sia “lievissimo”, ovvero di valore economico “pressoché irrisorio”.
Questa valutazione deve tenere conto non solo del valore di mercato del bene, ma anche di tutti gli “ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res”. In altre parole, il giudice deve considerare l’impatto complessivo del reato sul patrimonio e sulla sfera personale della vittima. Un oggetto di scarso valore commerciale potrebbe aver causato un danno significativo (ad esempio, la necessità di costose riparazioni per l’effrazione o la perdita di un oggetto dal valore affettivo insostituibile), impedendo così l’applicazione dell’attenuante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che i ricorsi per cassazione devono essere redatti con estrema cura, evitando la semplice riproposizione di motivi già esaminati e confutati nei gradi di merito. È fondamentale un confronto critico e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
In secondo luogo, e più sostanzialmente, solidifica l’interpretazione restrittiva dell’attenuante del danno lieve. Per i difensori che intendono invocarla, non basterà dimostrare lo scarso valore della refurtiva, ma sarà necessario argomentare sull’assenza di qualsiasi altro pregiudizio rilevante per la vittima, un compito spesso complesso, specialmente in reati come il furto in abitazione che ledono anche la sfera della privacy e della sicurezza personale.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando è privo di specificità, ovvero si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono i criteri per applicare l’attenuante del danno lieve (art. 62 n. 4 c.p.)?
Per applicare questa attenuante, il pregiudizio causato alla vittima deve essere lievissimo. La valutazione non si limita al solo valore economico dell’oggetto sottratto, ma deve considerare anche tutti gli ulteriori effetti dannosi che la vittima ha subito a causa del reato.
Il basso valore di un oggetto rubato è sufficiente per ottenere l’attenuante del danno lieve?
No. Secondo la Corte, il valore economico quasi irrisorio del bene è una condizione necessaria ma non sufficiente. Il giudice deve valutare il danno complessivo, che include anche altre conseguenze negative per la persona offesa derivanti dalla sottrazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8847 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 01/08/1974
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con sentenza emessa il 17 febbraio 2023, il Tribunale di Palermo aveva condannato COGNOME NOME, in ordine a tre episodi di furto in abitazione;
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando uno dei reati in furto in abitazione tentato e rideterminan pena;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che l’unico motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagi 4 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; deve essere ribadito che il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza d sottrazione della res (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, COGNOME, Rv. 275950; Sez. 2, 50660 del 5/10/2017, COGNOME, Rv. 271695);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il residente