Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1378 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 09/01/2024, che aveva condannato NOME in ordine al delitto di cui all’articolo 73, commi 1-bis e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 900,00 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione.
2.1. con un primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esclusione della destinazione dello stupefacente al consumo personale.
2.2. Con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità pur in presenza di una modesta somma e della assenza di materiale per il confezionamento dello stupefacente.
2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) c.p. in relazione alla esiguità della somma sequestrata, non tutta provento di spaccio.
In data 30 ottobre 2025, l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava conclusioni scritte in cui contestava l’assegnazione alla Settima Sezione Penale e insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso Ł inammissibile.
4.1. I primi due motivi sono generici in quanto non si confrontano con il tenore della sentenza impugnata, la quale, a pagina 2, da conto della circostanza di fatto, insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità, secondo cui gli operanti hanno assistito de visu ad otto episodi di cessione, prima di intervenire.
4.2. La terza doglianza Ł manifestamente infondata.
Questa Corte ha ritenuto, con una pronuncia risalente ma mai overruled (Sez. 6, n. 3039 del 06/10/1981, dep. 1982, Ferrari, Rv. 152858 – 01) che «ai fini della concessione o del diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. si deve fare riferimento soltanto al
– Relatore –
Ord. n. sez. 18030/2025
CC – 12/12/2025
danno patrimoniale cagionato dal reato, in relazione principalmente alla consistenza ed al valore della cosa che ne costituisce l’oggetto ed in via sussidiaria alle condizioni economiche del soggetto passivo. Non può invece farsi riferimento alla persona del reo nØ all’uso che egli intendeva fare della cosa stessa perchØ questi elementi, pur utilizzabili ad altri fini, non sono presi in considerazione in relazione alla attenuante della particolare tenuità del danno».
Tuttavia, la successiva giurisprudenza ha delimitato la portata dell’attenuante in parola, ritenendo necessario che la speciale tenuità di cui all’articolo 62, n. 4), cod. pen., riguardi congiuntamente sia l’entità del lucro perseguito o conseguito dall’autore del reato, che l’evento dannoso o pericoloso causato ( ex multis , con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, COGNOME, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545; Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, COGNOME, Rv. 262193; Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano, Rv. 267357).
Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva e in concreto del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all’applicazione dell’attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (così Sez. 2, n. 3383 del 13/12/1983, dep. 1984, Frezza, Rv. 163677 – 01, secondo cui «per la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., Ł necessario che il danno sia non solo lieve, ma di speciale tenuità, ossia di rilevanza minima, e ciò in base a dati concreti. La relativa valutazione Ł rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua motivazione» (Conf.: Sez. 1, n. 1879 del 14/10/1980, dep. 1981, COGNOME, Rv. 147946 – 01, sulla prima parte; Sez. 2, n. 6189 del 11/01/1980, Guasco, Rv. 145318 – 01, sulla seconda parte).
Tale Ł il caso che ricorre nel caso di specie, in cui la Corte territoriale (pag. 3) ha rigettato l’analoga doglianza proposta con l’atto di appello, evidenziando di condividere la valutazione del primo giudice, il quale ha escluso, alla luce di una valutazione unitaria di tutti i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (e quindi anche del tipo di sostanze e della loro quantità), la «speciale tenuità» del danno, in relazione anche e soprattutto all’evento dannoso o pericoloso.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME DI COGNOME