Attenuante del Danno Lieve: La Cassazione Spiega i Limiti di Applicabilità
L’applicazione dell’attenuante danno lieve, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sui presupposti necessari per il suo riconoscimento, sottolineando come la restituzione parziale della refurtiva e un valore non trascurabile del danno impediscano la concessione di tale beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per essersi impossessato di numerosi generi alimentari e altri beni per la cura della casa. L’imputato aveva richiesto l’applicazione della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, sostenendo che il pregiudizio economico causato alla persona offesa fosse minimo. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, motivando la sua decisione sulla base di una valutazione complessiva dei fatti. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
La Decisione della Corte sull’attenuante danno lieve
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione conferma la validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello e stabilisce che, date le circostanze del caso, non sussistevano i presupposti per accogliere il motivo di ricorso. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello puntuale e immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato diversi elementi ostativi al riconoscimento dell’attenuante danno lieve:
1. Quantità e Varietà dei Beni: L’imputato si era impossessato di un numero considerevole di beni, non limitandosi a pochi oggetti.
2. Restituzione Parziale: La restituzione della refurtiva non era stata integrale. Questo fattore è stato considerato determinante, poiché una riparazione incompleta del danno non permette di qualificare il pregiudizio residuo come di particolare tenuità.
3. Valore Non Irrisorio: Il valore complessivo dei beni sottratti non era “assolutamente irrisorio”. Sebbene non fosse stato possibile accertare con precisione l’esatto ammontare del danno subito dalla persona offesa, la natura e la quantità della merce indicavano un pregiudizio economico non trascurabile.
La Corte ha specificato che, in sede di legittimità, non è possibile riesaminare nel merito tali valutazioni, se adeguatamente motivate dal giudice precedente. La decisione della Corte d’Appello, non avendo travalicato i limiti imposti dalla legge, è stata quindi ritenuta corretta.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per poter beneficiare dell’attenuante del danno di particolare tenuità, è necessaria una valutazione globale che tenga conto non solo del valore economico intrinseco del bene, ma anche delle modalità dell’azione e dell’effettiva riparazione del danno. Una restituzione solo parziale della refurtiva, unita a un valore complessivo non insignificante dei beni sottratti, costituisce un ostacolo insormontabile per l’applicazione di questa circostanza. La decisione offre un’importante guida per gli operatori del diritto, chiarendo che una valutazione frammentaria o superficiale del pregiudizio non è sufficiente a giustificare una riduzione di pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello era puntuale, logica e non superava i limiti di legge, rendendo quindi il ricorso non consentito in sede di legittimità.
Quali sono i motivi principali per cui non è stata concessa l’attenuante del danno lieve?
L’attenuante non è stata concessa per tre ragioni principali: l’imputato si era impossessato di numerosi beni, la restituzione di tali beni non è stata integrale e il loro valore complessivo non è stato ritenuto assolutamente irrisorio.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRANI il 02/05/1979
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata concessione della circostanza di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen..
Rilevato che il predetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte puntuale motivazione della Corte d’appello, che, non travalicando i limiti di cui all’art. 62 proc. pen., chiarisce che l’imputato si era impossessato di numerosi generi alimentari e di a oggetti necessari alla cura della casa la cui restituzione non era stata integrale e il cui valo era assolutamente irrisorio, stante la impossibilità di accertare il danno subito dalla per offesa, non può essere riconosciuta l’altra circostanza attenuante invocata (pagg. 4 e 5) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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