Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MODUGNO il 18/04/1978
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi
motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della rapina di lieve entità, è
privo dei requisiti dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo
silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente
considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
che, invero, l’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod.
pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso,
sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all’evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle
circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (cfr. Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito, rigettando espressamente la richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., hanno valorizzato negativamente l’entità del danno e, così, implicitamente escluso e disatteso la possibilità di riconoscere l’attenuante speciale in rapporto di inconciliabilità evidente con gli elementi probatori emersi in giudizio (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sull’entità dei danni fisici e morali, nonché sul non esiguo valore dei beni sottratti, non ricorrendo un pregiudizio lievissimo ed avendo procurato alla dipendente della persona offesa lesioni personali);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 giugno 2025.