Attenuante danno lieve: non basta il basso valore dell’oggetto rubato
Quando un furto può considerarsi di lieve entità? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 20890/2024) ha ribadito un principio fondamentale per l’applicazione dell’attenuante danno lieve: non è sufficiente guardare al solo valore economico dell’oggetto sottratto, ma è necessario valutare l’impatto complessivo del reato sulla persona offesa. Vediamo insieme cosa ha stabilito la Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputata, ritenuta colpevole del reato, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito: la sussistenza di un’aggravante legata al luogo del furto e, soprattutto, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, previsto dall’articolo 62, n. 4, del codice penale.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo di fatto la vicenda processuale. La decisione si fonda su due pilastri: uno di carattere procedurale e uno di carattere sostanziale, che offre importanti chiarimenti sull’interpretazione dell’attenuante danno lieve.
Inammissibilità per Genericità e Ripetitività
Innanzitutto, i giudici hanno ritenuto i motivi del ricorso privi di specificità. L’imputata, infatti, si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale è stato sufficiente per una declaratoria di inammissibilità.
Analisi della Corte sull’attenuante danno lieve
Pur potendosi fermare all’aspetto procedurale, la Corte ha colto l’occasione per ribadire i criteri corretti per valutare sia l’aggravante contestata che l’attenuante richiesta. Per quanto riguarda l’aggravante, è stato confermato che la particolarità del luogo in cui era avvenuto il furto escludeva di fatto ogni possibilità di sorveglianza continua, giustificandone l’applicazione.
È però sul tema dell’attenuante danno lieve che la Corte offre la riflessione più significativa.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si concentra sulla corretta interpretazione del concetto di “danno lievissimo”. Secondo gli Ermellini, per concedere questa attenuante, il pregiudizio causato alla vittima deve essere quasi irrisorio. Tale valutazione, tuttavia, non può limitarsi a una stima meramente economica del bene sottratto.
Il giudice deve necessariamente considerare anche tutti gli “ulteriori effetti pregiudizievoli” che la vittima ha subito a causa della sottrazione. Questo significa che anche il furto di un oggetto di scarso valore commerciale può causare un danno rilevante se, ad esempio, comporta per la vittima disagi, perdite di tempo o altre conseguenze negative. Citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017), la Corte ha specificato che la valutazione deve avere riguardo al valore della cosa sottratta e al complesso degli effetti dannosi che ne sono derivati.
Un altro punto cruciale chiarito dalla Corte è l’irrilevanza della capacità economica della vittima. La possibilità che la persona offesa possa facilmente sopportare la perdita economica non ha alcun peso nella decisione di concedere o meno l’attenuante. Il danno va valutato in modo oggettivo, in relazione al reato e alle sue conseguenze dirette.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di furto. La lezione pratica è chiara: per ottenere il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità non è sufficiente dimostrare che l’oggetto rubato aveva un valore di mercato basso. È indispensabile che l’intera vicenda, comprese le conseguenze patite dalla vittima, possa essere qualificata come di impatto quasi nullo. Questa interpretazione garantisce una valutazione più completa e giusta del fatto-reato, andando oltre una visione puramente patrimoniale del danno.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘attenuante danno lieve’ secondo la Cassazione?
Secondo la Cassazione, l’attenuante del danno lieve (o di speciale tenuità) richiede che il pregiudizio sia lievissimo, quasi irrisorio. La valutazione non deve considerare solo il valore economico del bene rubato, ma anche tutti gli ulteriori effetti dannosi e i disagi che la vittima ha subito a causa del furto.
La condizione economica della vittima influisce sulla concessione dell’attenuante?
No. La Corte ha chiarito che la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato è del tutto irrilevante ai fini della concessione dell’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stata condannata per il reato di cui agli artt. 62 bis e 625 n. 7 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterativ identiche deduzioni proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagin 2 e 3 della sentenza), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, riferimento all’aggravante contestata, la Corte di appello ha correttamente posto in rilievo la particolarità del luogo ove era stato eseguito il furto, escludeva qualsiasi possibil sorveglianza continuativa; che, con riferimento all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la circostanza in questione presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulte effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione del “res”, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economic derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, l’8 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente