Attenuante del danno lieve: la discrezionalità del giudice non si tocca
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione del giudice di merito sulla concessione o meno dell’attenuante del danno lieve è un esercizio di discrezionalità che sfugge al controllo della Suprema Corte, a meno che non sia viziata da palesi errori logici o giuridici. Questa decisione chiarisce i confini del sindacato di legittimità in una materia di grande rilevanza pratica.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che non gli aveva riconosciuto l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4 del codice penale. Tale attenuante si applica quando l’agente ha cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità. L’imputato, ritenendo ingiusta tale esclusione, ha deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso esclusivamente su questo punto.
La questione giuridica e l’attenuante del danno lieve
Il cuore della controversia non risiede tanto nei fatti specifici, quanto nei limiti del potere di valutazione del giudice. La concessione dell’attenuante del danno lieve non è automatica, ma richiede un’analisi complessiva del pregiudizio subito dalla vittima. Questa valutazione è, per sua natura, affidata al giudice che ha esaminato le prove nel corso del processo (il cosiddetto ‘giudice di merito’). Il ricorrente sosteneva che tale valutazione fosse errata, ma la Cassazione ha dovuto prima stabilire se avesse o meno il potere di riesaminarla.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici supremi hanno spiegato che le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sono espressione di un potere discrezionale. In quanto tali, non possono essere oggetto del ‘sindacato di legittimità’ se l’argomentazione che le sostiene è immune da vizi logico-giuridici. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado, ma può solo verificare che la decisione sia stata motivata in modo corretto e coerente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse esente da tali vizi, rendendo il ricorso infondato.
Conclusioni e implicazioni pratiche
L’ordinanza ribadisce che la strategia difensiva non può fondarsi, in sede di Cassazione, su una semplice riconsiderazione degli elementi di fatto già valutati nei gradi precedenti. Per contestare il mancato riconoscimento di un’attenuante come quella del danno lieve, è necessario dimostrare un vero e proprio errore logico nel ragionamento del giudice, e non semplicemente proporre una diversa interpretazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di un giudice di non concedere l’attenuante del danno lieve?
No, non è possibile contestarla se la decisione del giudice di merito è motivata in modo logico e coerente. La valutazione sulla speciale tenuità del danno è un esercizio di discrezionalità che, in assenza di vizi logico-giuridici, sfugge al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nella valutazione delle attenuanti?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti, ma si limita a un controllo di legittimità. Il suo ruolo è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e non contraddittorio, senza entrare nel merito della valutazione stessa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito nell’ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8877 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8877 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso,con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l’argomentazione posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685), come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.